Il Comitato Amministratore dell’INPGI, nella riunione di oggi 15 dicembre 2022, ha adottato un provvedimento con il quale sono stati definiti i criteri generali sulla base dei quali procedere annualmente alla redistribuzione, in favore delle posizioni contributive degli iscritti, di una parte del rendimento del patrimonio dell’Istituto.
La misura – prevista dall’art. 55, comma 1, del Regolamento della gestione previdenziale dell’Istituto – è finalizzata ad incrementare, in presenza di determinate condizioni e con modalità progressive che tutelino maggiormente gli iscritti con redditi inferiori, il “montante contributivo individuale”, vale a dire la somma accumulata nel corso degli anni lavorativi sulla singola posizione previdenziale – derivante dai versamenti contributivi annualmente rivalutati – che costituisce la base di calcolo delle prestazioni pensionistiche.
La gestione previdenziale per i giornalisti che svolgono la professione in forma autonoma, infatti, è stata costituita sin dall’origine – sulla scorta di quanto previsto dal decreto legislativo n. 103/96 – adottando il “sistema contributivo” per il calcolo delle prestazioni, in funzione del quale, come è noto, la misura dell’assegno pensionistico è direttamente proporzionale all’entità del “montante contributivo”, come sopra sinteticamente descritto.
Sulla scorta di quanto previsto dalla legge 8 agosto 1995, n. 335 (riforma Dini) il montante contributivo individuale viene incrementato annualmente attraverso un rendimento determinato dalla variazione media quinquennale del PIL nominale e, pertanto, alla crescita del Paese.
Nell’ultimo decennio, con la contrazione della crescita economica, si è assistito ad un impoverimento dei tassi di rivalutazione dei montanti contributivi, con inevitabili impatti sui livelli di adeguatezza delle future prestazioni.
Ed è proprio per riequilibrare il rallentamento del processo di rivalutazione dei montanti determinato dalle regole del sistema generale che l’INPGI ha ritenuto opportuno introdurre un meccanismo per aumentare il “peso” dei montanti individuali attingendo ad una parte delle risorse finanziarie derivanti dal rendimento degli investimenti del patrimonio.
Tenuto conto, naturalmente, il rendimento del patrimonio costituisce un fattore di incremento della garanzia della sostenibilità economico finanziaria nel medio lungo periodo della gestione previdenziale, è stato elaborato un sistema che possa destinare una quota del predetto rendimento all’incremento dei montanti individuali salvaguardando, al contempo, il principio di garanzia delle prestazioni future.
In tal senso, è stato possibile contemperare le diverse esigenze di sostenibilità e adeguatezza delle prestazioni individuando specifiche condizioni che tengano conto di una equilibrata combinazione dei seguenti fattori:
(a) risultato finanziario positivo del rendimento del patrimonio nell’anno di riferimento;
(b) basso livello di rivalutazione automatica dei montanti prevista in attuazione del
sistema normativo generale;
(c) rapporto tra il valore del patrimonio e l’importo dei montanti rivalutati degli iscritti che presenti un margine positivo almeno pari al 15%.
In presenza di queste condizioni sarà, quindi, possibile procedere a destinare una quota dell’extra-rendimento del patrimonio all’incremento dei montanti individuali.
In sintesi, la strada tracciata dal Comitato Amministratore consentirà di realizzare un sistema che metta insieme la garanzia della consistenza del patrimonio ai fini della sostenibilità finanziaria nel medio lungo periodo della gestione previdenziale e l’equa ripartizione, in chiave progressiva e solidaristica, delle risorse economiche extra disponibili, al fine di tutelare maggiormente l’adeguatezza dei trattamenti previdenziali delle fasce più deboli degli iscritti.