INPGI / CASSAZIONE: OBBLIGATORIA ISCRIZIONE ALL’ISTITUTO PER L’ATTIVITÀ GIORNALISTICA

IMPORTANTE DECISIONE DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE A SEZIONI UNITE CON LA QUALE E’ STATO CONFERMATO DEFINITIVAMENTE CHE IN PRESENZA DI SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ GIORNALISTICA L’ISCRIZIONE ALL’ INPGI HA PORTATA GENERALE, A PRESCINDERE DALLA NATURA PUBBLICA E PRIVATA DEL DATORE DI LAVORO E DAL CONTRATTO COLLETTIVO APPLICABILE AL RAPPORTO

 

La Suprema Corte ha depositato nella giornata di oggi la sentenza n.21764/21, intervenuta sul ricorso proposta da una ASL che aveva contestato il verbale ispettivo dell’INPGI con il quale erano stati richiesti contributi previdenziali per due giornalisti dipendenti dell’azienda sanitaria, denunciati ad altro ente.

La Corte, dopo aver ricostruito la storia dell’assicurazione previdenziale INPGI sotto il profilo normativo, giunge alla conclusione che l’attività svolta dagli iscritti all’Albo presso gli Uffici Stampa non può che essere giornalistica.

Con la decisione in questione sono stati enunciati due principi di diritto fondamentali:

  • deve essere considerata giornalistica l’attività svolta nell’ambito dell’ufficio stampa di cui alla L. 150/2000 per il quale il legislatore ha richiesto il titolo dell’iscrizione all’albo professionale e previsto un’area speciale di contrattazione con la partecipazione delle OO.SS. dei giornalisti”;

  • in presenza di svolgimento di attività giornalistica l’iscrizione all’INPGI ha portata generale a prescindere dalla natura pubblica e privata del datore di lavoro e dal contratto collettivo applicabile al rapporto”.

In particolare va sottolineata la valenza del secondo principio, in quanto si riafferma ciò che da anni l’Istituto persegue costantemente con la sua attività amministrativa, ispettiva e legale e cioè assicurare il corretto adempimento contributivo nei confronti dell’INPGI da parte di qualsiasi datore di lavoro che abbia alle proprie dipendenze giornalisti che svolgono attività giornalistica.

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