INPGI/GIURISPRUDENZA: CONFERMATI I CRITERI DISTINTIVI DEL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA IN AMBITO GIORNALISTICO

La Corte d’Appello di Roma (IV Sezione Lavoro), con sentenza n. 36/2022 conferma la decisione del Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro, a favore dell’Inpgi, riconoscendo la natura di co.co.co. all’attività lavorativa svolta da un giornalista presso l’Ufficio Stampa di una P.A.

A seguito di accertamento ispettivo l’Inpgi, infatti, aveva riqualificato quel rapporto di lavoro come collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell’art. 409 c.p.c., rapporto che invece era stato formalmente inquadrato dall’amministrazione come di lavoro autonomo.

La Corte, nelle motivazioni della sentenza, ribadisce le differenze tra lavoro autonomo e collaborazione coordinata e continuativa sottolineando come quest’ultima sia “un rapporto di lavoro che si caratterizza per la continuità della prestazione, che viene espletata in coordinamento con il committente e in maniera prevalentemente personale; tale attività si concretizza quindi un una prestazione d’opera non occasionale e presuppone lo svolgimento di una attività strutturalmente e funzionalmente inserita nell’organizzazione del preponente, con assoggettamento alle direttive di massima dello stesso. A differenza della prestazione professionale, che si concretizza nella realizzazione di una singola e specifica opera, il collaboratore coordinato e continuativo si occupa di tutte le attività della tipologia individuata dal contratto e cura tali compiti coordinandosi col preponente. Dunque, anziché singoli affari di volta in volta assegnatigli, il collaboratore cura ed esegue tutti gli affari di un certo tipo del preponente.”

Nella fattispecie il giornalista, che aveva sottoscritto con l’Amministrazione un contratto di lavoro autonomo, aveva il compito di coordinare tutte le attività di comunicazione ed informazione dell’ente, di supervisionare le singole campagne di comunicazione, coordinare l’Ufficio Stampa e la testata giornalistica, di supportare le attività della presidenza e di relazione esterna. Il giornalista, quindi, aveva il compito non già di predisporre le attività necessarie per un singolo evento, ma di adoperarsi, in coordinamento con i vertici dell’ente, per tutte le necessità di comunicazione, coordinamento e supervisione.

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