PASSAGGIO DELL’INPGI1 ALL’INPS: COSA CAMBIA PER IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI VOLONTARI

 

Come è noto, in attuazione di quanto disposto dall’art. 1, comma 103, della legge 234/2021 (legge di bilancio per il 2022), lo scorso 1° luglio è intervenuto il trasferimento all’INPS delle funzioni previdenziali relative ai giornalisti titolari di rapporti di lavoro subordinato

Il trasferimento ha determinato, come è ovvio, alcune modifiche nella disciplina di taluni aspetti che regolano il rapporto assicurativo, nell’ambito dei quali rientrano anche i termini e le modalità di accesso allo strumento della prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi.

L’INPS, con la circolare n. 80 dell’11 luglio 2022,  ha illustrato la nuova disciplina del versamento della contribuzione  dei giornalisti transitati  dall’INPGI  al Fondo Lavoratori dipendenti dell’INPS, prevedendo due diversi regimi a seconda se l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria sia stata rilasciata entro il 30 giugno 2022 o successivamente a tale data.

Giornalisti già autorizzati dall’INPGI entro il 30 giugno 2022 al versamento volontario:

nel primo caso – vale a dire per i giornalisti che sono stati autorizzati alla prosecuzione volontaria dall’INPGI entro lo scorso  30 giugno – vige un regime transitorio che consente il mantenimento, fino al 31 dicembre 2022, delle condizioni fissate nel provvedimento di autorizzazione adottato dall’Istituto per quanto riguarda la misura della contribuzione scelta dal giornalista. Resta, invece,  la possibilità di   effettuare il versamento volontario anche in presenza di un contestuale obbligo contributivo presso altre gestioni per lo svolgimento di attività autonoma.

Per quanto riguarda le modalità di pagamento, viene inoltre concessa la facoltà – sempre fino al 31/12/2022 –  di utilizzare il modello unificato F24 accise (non più il bonifico bancario) in sostituzione delle ordinarie modalità in uso presso l’INPS (nel sistema PagoPA).

Nella compilazione della sezione accise/monopoli dell’F24 si dovrà indicare, quale contribuente, i propri dati anagrafici ed il codice fiscale utilizzando i seguenti codici:

  • Ente = P
  • Provincia = (lasciare vuoto)
  • Codice tributo = CVL1
  • Codice identificativo = 23333
  • Mese = 07 (per luglio e poi a seguire fino a 12)
  • Anno di riferimento = 2022.
  • Importo =  (l’importo mensile in pagamento)

 

Giornalisti autorizzati dall’INPS dopo il 30 giugno 2022 al versamento volontario:

alle richieste di ammissione alla contribuzione volontaria presentate dai giornalisti  a decorrere dal 1° luglio 2022 si applicano da subito le regole che disciplinano tali pratiche per la genericità dei lavoratori dipendenti, vale a dire:

  • il giornalista deve essere titolare di una posizione assicurativa di almeno 3 anni di contribuzione obbligatoria nell’ultimo quinquennio (l’INPGI richiedeva solo un anno) oppure di almeno 5 anni di contribuzione obbligatoria in qualsiasi periodo;
  • non deve risultare soggetto ad obbligo contributivo in altra gestione previdenziale, ancorché da lavoro autonomo (l’INPGI, invece,  consentiva il versamento anche in presenta di attività autonoma);

Per quanto riguarda la misura della contribuzione, questa è fissa e predeterminata in automatico, e corrisponde al 33%  delle retribuzioni effettive da lavoro conseguite negli ultimi 12 mesi lavorati. Il pagamento, infine, è a cadenza trimestrale mediante il sistema PagoPA.

Ad esempio, quindi, un giornalista che avesse avuto una retribuzione media pensionabile di 65.000 euro annui (con ultimo anno di stipendio pari a 68.000 euro), all’INPGI avrebbe potuto scegliere se versare il contributo minimo di 900,00 euro mensili o quello determinato sulla media pensionabile di  1.532,00 euro mensili (o un importo compreso tra i due).  All’INPS  dovrà versare, invece, un importo di 1.870 euro mensili ed  il pagamento dovrà essere effettuato  in tranche trimestrali di  5.610,00 euro.

Infine, non sarà più possibile versare contributi volontari nel caso di contestuale iscrizione ai regimi pensionistici dei lavoratori autonomi e/o liberi professionisti  (gestione Commercianti e Artigiani dell’INPS, le gestioni separate di INPS o INPGI, le Casse dei liberi professionisti, ecc).

Dal 1° gennaio 2023 regole uguali per tutti

A partire dal 1° gennaio 2023 cesserà il regime transitorio per le autorizzazioni rilasciate entro il 30 giugno 2022 e, per tutti, la prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi sarà possibile nel rispetto esclusivo della disciplina generale INPS. Per i giornalisti che rientravano nel regime transitorio, il calcolo della misura del contributo da versare sarà effettuato risalendo alle ultime 12 mensilità di retribuzione accreditate prima della domanda.

Per ulteriori approfondimenti è qui consultabile la citata Circolare INPS.

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