INPGI / GIURISPRUDENZA: LA CORTE D’APPELLO DI ROMA CONFERMA LA NATURA GIORNALISTICA DELL’ATTIVITA’ SVOLTA PRESSO GLI UFFICI STAMPA

La Corte d’Appello di Roma, con una recente sentenza, ha confermato le risultanze di un accertamento ispettivo dell’INPGI in merito all’obbligo del versamento della contribuzione previdenziale all’Istituto con rifermento alla posizione di un giornalista addetto ad un Ufficio Stampa.

Nella pronuncia – che ribadisce quanto gia’ affermato dal Tribunale in primo grado – la Corte ha sottolineato, in particolare, che il ruolo di Responsabile dell’Ufficio Stampa integri un’attivita’ pienamente ed esclusivamente giornalistica, in quanto risulta caratterizzato dalle seguenti attivita’: redazione di comunicati stampa; convocazione delle testate giornalistiche in occasione delle manifestazioni del settore in cui opera la struttura di appartenenza; organizzazione di conferenze stampa e partecipazione alle stesse; cura dei rapporti con testate giornalistiche, televisioni e radio; aggiornamento del sito web, con l’inserimento dei comunicati ufficiali e la cura di tutte le pubblicazioni; redazione di testi relativi all’attivita’ ed alle scelte politiche del settore al fine di informare gli stakeholder di riferimento.

La trasmissione di notizie e comunicati a giornali quotidiani ed altre testate giornalistiche, inoltre, rappresenta un aspetto fondamentale nel processo di rielaborazione critica, consentendo alle notizie di trasformarsi in “pezzi” giornalistici, dapprima in forma di comunicato (redatto e sottoscritto dall’addetto stampa) e poi in forma di articolo sul quotidiano. Tale processo, quindi, presuppone necessariamente un’attivita’ di reperimento delle notizie presso le fonti interne ed esterne e si realizza attraverso la rielaborazione delle notizie stesse e la loro diffusione.

Di particolare importanza si rivela, in proposito, la considerazione svolta dalla Corte – in accordo con la tesi portata avanti dall’INPGI per la piena attuazione della Legge n. 150 del 2000, della Carta dei doveri degli addetti agli Uffici Stampa e della piu’ autorevole giurisprudenza di legittimita’ – circa la constatazione che la nozione di attivita’ giornalistica comprende non solo la prestazione lavorativa che si realizza con la stesura di pezzi ed articoli o la preparazione ed il completamento della notizia o la partecipazione al programma di predisposizione del giornale, ma anche l’attivita’ di regolazione del flusso di notizie che, afferendo alla elaborazione od al completamento delle stesse in ragione del modo e del tempo per fornirle al pubblico, comporta creativita’ giornalistica.

La sentenza in esame ha quindi ribadito, in sostanza, che l’obbligo dell’assicurazione previdenziale presso l’INPGI sorge per tutti gli iscritti agli Albi (dei professionisti, dei pubblicisti e al Registro dei praticanti) assunti alle dipendenze di un datore di lavoro (sia esso pubblico o privato) con incarico di natura giornalistica ovvero che – pur in assenza di specifico incarico di tipo giornalistico e a prescindere dalla contrattazione collettiva ad essi applicata – svolgano nei fatti attivita’ di lavoro riconducibile alla professione giornalistica.

Aggiungi ai preferiti : Permalink.