Come noto, dal 1° luglio 2022 la funzione previdenziale svolta dall’INPGI in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, è stata trasferita – limitatamente alla gestione sostitutiva dell’AGO – all’Inps.
Il trasferimento ha determinato, ovviamente, alcune modifiche nella disciplina di taluni aspetti che regolano il rapporto assicurativo, tra i quali rientrano anche i termini e le modalità di accesso ai trattamenti pensionistici.
L’Inps, con circolare n. 92 del 28 luglio 2022, ha illustrato la nuova disciplina per il pensionamento dei giornalisti transitati dall’INPGI al Fondo Lavoratori dipendenti dell’INPS, prevedendo due diversi regimi a seconda se il diritto a pensione sia stato perfezionato secondo le regole vigenti all’INPGI entro il 30 giugno 2022 o maturato successivamente a tale data.
Di seguito, sono forniti alcuni chiarimenti.
GIORNALISTI CHE HANNO PERFEZIONATO – SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE INPGI – IL DIRITTO A PENSIONE ENTRO IL 30 GIUGNO 2022
I giornalisti che alla data del 30 giugno 2022 hanno maturato i requisiti pensionistici previsti dalla normativa Inpgi conseguono le prestazioni pensionistiche secondo tale normativa, anche successivamente alla suddetta data.
La tabella sottostante riporta analiticamente i requisiti Inpgi alla data del 30 giugno 2022.
TABELLA RIEPILOGATIVA REQUISITI PENSIONISTICI
AL 30 GIUGNO 2022 (Regolamento INPGI)
PENSIONE DI VECCHIAIA
CON ALMENO 20 ANNI DI CONTRIBUTI art. 4, co. 1
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67 ANNI |
DEROGA DONNE
60 anni di età 20 anni di contributi (anche in pro-quota Legge Vigorelli) al 31/12/2016 |
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PENSIONE DI ANZIANITA’ art. 4, co. 3
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62 anni e 5 mesi di età 40 anni e 5 mesi di contributi INPGI |
DEROGA 57 anni di età 35 anni di contributi (anche in pro-quota Legge Vigorelli) al 31/12/2016 |
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PREPENSIONAMENTO EX ART. 37 L. 416/81 e s.m.i.
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62 anni di età (5 anni di anticipo rispetto alla vecchiaia AGO) 25 anni e 5 mesi di contributi INPGI – n. 1 assunzione ogni 2 prepensionamenti – almeno 3 mesi di CIGS anche non continuativi nel corso dell’intero periodo decretato – divieto di qualsiasi rapporto di lavoro (dipendente, autonomo, collaborazione, cessione del diritto di autore) con la medesima azienda e quelle facenti capo al Gruppo |
PENSIONE DI INVALIDITA’ art. 8
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– Totale e permanente inabilità ad esercitare l’attività professionale giornalistica dipendente – Almeno n. 180 contributi mensili, ovvero non meno di n. 60 dei quali almeno n. 12 nel quinquennio precedente la domanda di pensione – Cessazione effettiva dell’attività professionale giornalistica subordinata |
PENSIONE INDIRETTA art. 9
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Almeno n. 180 contributi mensili, ovvero non meno di n. 60 dei quali almeno n. 12 nel quinquennio precedente la domanda di pensione |
PENSIONE ANTICIPATA FORNERO |
Uomini: 42 anni e 10 mesi di contributi Donne: 41 anni e 10 mesi di contributi Finestra = 3 mesi |
TOTALIZZAZIONE |
Vecchiaia: 66 anni di età e 20 anni di contributi Finestra= 18 mesi
Anzianità: 41 anni di contributi Finestra = 21 mesi |
In questi casi, le eventuali pregresse contribuzioni nel Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti dell’INPS o nelle altre Gestioni INPS saranno valorizzate nel trattamento pensionistico solo se risulta perfezionato il diritto anche nei rispettivi regimi previdenziali. In caso contrario, sarà liquidata la sola pensione ex INPGI e per le altre contribuzioni sarà liquidata una prestazione supplementare al perfezionarsi dei requisiti.
PENSIONE AI SUPERSTITI
Per i decessi avvenuti entro il 30 giugno 2022, continua ad applicarsi la normativa INPGI, sia nelle misure percentuali di reversibilità che nei criteri di ripartizione tra i vari superstiti.
Queste le percentuali vigenti all’INPGI:
- 75% per un superstite (a scalare in base all’importo nel caso di solo coniuge superstite);
- 90% per due superstiti (ripartita in parti uguali tra gli aventi diritto);
- 100% per tre o più superstiti (ripartita in parti uguali tra gli aventi diritto).
Nei casi di più superstiti, la cessazione del diritto di uno di essi comporta la rideterminazione delle quote spettanti agli altri secondo la normativa ex INPGI.
PENSIONE DI INVALIDITA’
I requisiti Inpgi devono essere stati maturati entro il 30 giugno 2022. In questo caso, la domanda può essere presentata all’Inps anche dopo il 1° luglio 2022.
Dal 1° luglio 2022 l’accertamento del requisito sanitario sarà effettuato dal UO medico legale dell’Inps competente per territorio.
Giornalisti che NON hanno perfezionato – secondo la normativa vigente INPGI – il diritto a pensione entro il 30 giugno 2022.
A far data dal 1° luglio 2022 il regime pensionistico dei giornalisti è uniformato a quello degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Pertanto, i giornalisti possono conseguire le prestazioni pensionistiche riconosciute agli iscritti al FPLD dell’INPS.
Non sono riconosciute, invece, quelle prestazioni per le quali era previsto il perfezionamento del relativo requisito contributivo prima del 1 luglio 2022, data di iscrizione dei giornalisti al FPLD dell’INPS.
Di conseguenza, per i giornalisti non è ammesso il pensionamento con la cosiddetta “Quota 100” e “opzione donna”, i cui requisiti dovevano essere perfezionati entro il 31/12/2021.
Viene, invece, concessa – dal 1 luglio 2022 – la pensione anticipata “Quota 102” (64 anni di età e 38 anni di contribuzione, da perfezionare entro il 31/12/2022).
PENSIONE AI SUPERSTITI
Per i decessi successivi al 1° luglio 2022, si applica la disciplina in vigore nell’assicurazione generale obbligatoria INPS. La pensione di reversibilità è calcolata applicando le aliquote di reversibilità, previste dalla disciplina dell’assicurazione generale obbligatoria alla pensione diretta in pagamento (o comunque maturata) al momento del decesso.
PENSIONI DI INVALIDITA’
Dal 1° luglio 2022 i giornalisti possono presentare domanda per conseguire i trattamenti previdenziali d’invalidità in vigore presso l’Inps con decorrenza dal 1° agosto 2022.
PENSIONE ANTICIPATA CON 64 ANNI DI ETA’ E 38 ANNI DI CONTRIBUZIONE. C.D, QUOTA 102
Dal 1° luglio 2022 i giornalisti che perfezionano 64 anni di età e 38 anni di contribuzione possono accedere alla pensione anticipata. Per i lavoratori con contribuzione al 31 dicembre 1995 deve essere verificata la presenza di almeno 35 anni di contribuzione al netto di disoccupazione e malattia.
PREPENSIONAMENTI EX ART. 37 LEGGE 416/81
L’Inps ha chiarito che, sulla base degli orientamenti ministeriali, nei confronti dei giornalisti professionisti continua a trovare applicazione, anche dopo il 1° luglio 2022 la disciplina speciale sui prepensionamenti di cui all’articolo 37, comma 1, lettera b), della legge n. 416 del 1981.
Ai giornalisti pubblicisti, invece – ad oggi esclusi dalla possibilità di essere prepensionati – si applicherà l’articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416 (disciplina prevista per i lavoratori poligrafici).
In ogni caso, le istruzioni applicative saranno fornite dall’Inps con una successiva circolare.
CUMULO DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI CON REDDITI DA LAVORO
A decorrere dal 1° luglio 2022, per le pensioni già liquidate dall’INPGI al momento del trasferimento o che saranno liquidate in favore dei giornalisti iscritti all’Inps trova applicazione la disciplina generale prevista nel Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti.
Ciò comporta che per i redditi riferiti agli anni 2020 e 2021 continuerà ad applicarsi l’abbattimento per il cumulo.
Per i redditi definitivi riferiti all’anno 2022, invece, la trattenuta sarà operata soltanto per 6 mesi anziché sull’intero anno.
Invece, a partire dai redditi del 2023 non trovano più applicazione le limitazioni previste dall’articolo 15 del Regolamento INPGI e non verrà operata alcuna trattenuta.
CUMULO PENSIONI DI INVALIDITA’
Dal 1° luglio 2022 le pensioni d’invalidità sono cumulabili con i redditi da lavoro del beneficiario secondo la disciplina prevista per l’assegno ordinario di invalidità.
Per i titolari di assegno di invalidità che continuano a lavorare è prevista una trattenuta per incumulabilità, che non opera se il reddito posseduto dal pensionato è inferiore a quattro volte il trattamento minimo annuo (oggi pari a circa 27 mila euro), mentre è pari al 25% dell’importo di pensione se il reddito supera quattro volte il trattamento minimo annuo e al 50% dell’importo di pensione, se il reddito supera cinque volte il trattamento minimo annuo (circa 34 mila euro).
In ogni caso non si applica la trattenuta quando la pensione è liquidata con più di 40 anni di contributi e se l’importo dell’assegno è inferiore al trattamento minimo (oggi circa 6.800 euro)
In caso di trasformazione dell’assegno di invalidità in pensione di vecchiaia la pensione diventa completamente cumulabile con i redditi da lavoro.
La pensione di invalidità è incompatibile con l’attività giornalistica e comporta la revoca della pensione.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DI TUTTE LE DOMANDE DI PENSIONE
Si ricorda che tutte le domande devono essere presentate esclusivamente mediante i seguenti canali:
- Sito internet inps.it, accedendo tramite SPID almeno di livello 2, CNS, o CIE
- Contact Center da rete fissa al numero 803164 o da cellulare al numero 06164164
- Patronati
Per leggere il contenuto completo della circolare dell’Inps n.92 del 28 luglio 2022, qui di seguito il link