CASSE: LE PRINCIPALI NOVITA’ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2018

Tra le misure contenute nella Legge di bilancio per il 2018 si segnalano alcune disposizioni che assumono particolare interesse per l’INPGI e, piu’ in generale, per il mondo delle Casse di Previdenza.

 

Tutela dei patrimoni degli Enti e Casse di previdenza dei professionisti

E’ stata inserita una norma volta a tutelare le somme di denaro e gli strumenti finanziari delle Casse di previdenza dei professionisti dal possibile coinvolgimento in procedure concorsuali che riguardano il gestore degli investimenti stessi. Si attiva, quindi, uno strumento di salvaguardia rispetto alla possibilita’ del c.d. “bail in” per la liquidita’ delle Casse di previdenza che risulti depositata presso conti correnti bancari, qualora l’Istituto di credito subisca vicende che comportino il dissesto finanziario. Fino ad oggi, infatti, gli enti di previdenza erano trattati alla stregua dei privati cittadini, con la conseguenza che, in caso di fallimento della banca presso la quale erano depositati i propri fondi, veniva salvaguardata la sola quota di 100.000 euro prevista per la generalita’ dei correntisti.

 

Inclusione negli elenchi ISTAT degli Enti e Casse di previdenza dei professionisti a soli fini statistici

A riprova e conferma della natura privatistica degli enti e delle casse di previdenza privati viene stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, gli stessi non rientreranno piu’ nel novero dei soggetti sottoposti agli obblighi del regime normativo dettato in materia di “spending review” per la generalita’ delle pubbliche amministrazioni. Si tratta di un importante riconoscimento della capacita’ – peraltro dimostrata dall’INPGI nel corso degli ultimi anni – di procedere in via autonoma, sulla base delle particolari specificita’ di questa categoria di enti, all’adozione delle misure di revisione, contenimento ed efficentamento delle spese di funzionamento senza dover obbligatoriamente soggiacere alle scelte determinate in via generale dal legislatore nei confronti delle pubbliche amministrazioni in senso stretto.

 

Incentivi all’occupazione

Al fine di stimolare le dinamiche del mercato del lavoro e’ introdotto uno sgravio contributivo pari al 50% dei contributi dovuti all’INPS, con esclusione dei premi INAIL, nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro annui, in favore dei datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato lavoratori:

– di eta’ inferiore a 35 anni, a partire dal 1° gennaio 2018

– di eta’ inferiore a 30 anni, se l’assunzione viene effettuata nel 2019.

Restano esclusi i contratti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato.

Lo sgravio, della durata massima di 36 mesi, spetta anche in caso di:

– prosecuzione, successiva al 31 dicembre 2017, di un contratto di apprendistato

– conversione a tempo indeterminato di un contratto a termine.

La percentuale di esonero sale al 100%, fermo restando il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, nel caso di datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato, entro sei mesi dal l’acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto presso il medesimo datore attivita’ di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale o in alta formazione.

Gli incentivi – cosi’ come quelli analoghi introdotti dalla legge 190/2014 – non trovano immediata applicazione nei confronti del regime previdenziale dell’INPGI. L’istituto, pertanto, approfondira’ la questione dell’eventuale recepimento di questa misura nell’ambito del proprio ordinamento.

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