EX FISSA: ANCORA DUE PRONUNCE FAVOREVOLI ALL’INPGI

La Corte di Appello di Roma, attraverso due distinte sentenze (n. 1348/2019 e n. 1508/2019), si è ancora una volta espressa respingendo le richieste avanzate da due giornalisti per ottenere il pagamento dell’indennità c.d. “ex fissa” da parte dell’INPGI, confermando l’orientamento già tracciato da precedenti pronunciamenti.

In particolare, con la prima sentenza, si ribadisce l’origine contrattuale collettiva dell’istituto “ex-fissa”, cui l’INPGI resta formalmente estraneo, e pertanto in qualità di mero gestore del fondo, non vincolato dall’obbligo di corrispondere le prestazioni “in assenza delle necessarie disponibilità finanziarie, stante il carattere di completa autonomia del fondo speciale”, anche in virtù del principio di assoluta separatezza dei fondi destinati al trattamento integrativo rispetto a quelli destinati alla previdenza obbligatoria.

La Corte mette oltretutto in luce il corretto operato dell’Ente nel suo ruolo di gestore del fondo, che ha sempre posto in essere tutte le attività di sorveglianza e segnalazione necessarie, avendo sempre “tempestivamente e costantemente messo a conoscenza le parti sociali della situazione di grave carenza finanziaria del fondo.”

Nella seconda sentenza, inoltre, si smentisce la tesi – paventata dall’appellante – sulla natura di “accantonamento” presso l’INPGI delle somme per la liquidazione della “ex fissa”. Si ribadisce infatti che la volontà delle parti sociali firmatarie dell’Accordo istitutivo del Fondo era di non costituire il Fondo con accantonamenti individuali per ogni lavoratore, alimentati con i contributi dei datori di lavoro, ma di costituire un unico Fondo separato ed indistinto e di procedere all’accantonamento della somma necessaria al pagamento della prestazione solo al verificarsi degli eventi previsti dall’art. 3 (in sintesi, i vari casi di risoluzione del rapporto di lavoro, compreso il caso di decesso).

Tali pronunce si inseriscono, pertanto, nell’ampio solco già tracciato dalla giurisprudenza e consolidano la posizione di correttezza dell’INPGI sul tema della liquidazione dell’indennità “ex-fissa”.

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