EX FISSA / PER LA TERZA VOLTA LA CORTE D’APPELLO DA’ RAGIONE AD INPGI

Immagine correlataAnche il III°Collegio della Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 3212/18, ha condiviso le ragioni dell’INPGI respingendo l’appello proposto da una giornalista pensionata. Si tratta della terza pronuncia da parte della Corte d’Appello a favore dell’INPGI.

Le tesi sostenute dall’Istituto in merito all’Ex fissa erano state gia’ accolte in recenti sentenze emesse dalla sezione lavoro della Corte d’Appello di Roma (n. 5029/17) e della Corte d’Appello di Milano (n. 2136/17). In queste due pronunce i Giudici di Appello avevano confermato integralmente quanto sostenuto dall’Istituto in merito alla inesigibilita’ della prestazione cd. ex fissa, stante la situazione di grave illiquidita’ del fondo a cui fa capo la prestazione.

Si e’ inoltre evidenziata l’infondatezza dell’ulteriore domanda svolta dai giornalisti pensionati che intendevano rivalersi sull’Istituto del mancato immediato pagamento della ex fissa, adombrando ipotetiche responsabilita’ per omessa vigilanza e controllo sullo stato di liquidita’ nel fondo. In entrambi i casi, nel respingere la domanda nei confronti dell’INPGI, la Corte ha ribadito che il Fondo a cui fa capo la cd ex fissa costituisce una “gestione speciale” di fonte contrattuale collettiva (che trae disciplina dal CNLG nonche’ dalla Convenzione e dal Regolamento a cui il contratto collettivo rinvia espressamente); fondo che pertanto non fa capo all’INPGI ma che e’ stato istituito presso l’INPGI per la sola gestione del servizio cassa (“per corrispondere ai giornalisti prestazioni previdenziali integrative”) e pertanto con autonomia finanziaria e separatezza dei patrimoni, e cio’ a tutela dell’intangibilita’ del patrimonio dell’INPGI vincolato nella destinazione al pagamento della previdenza obbligatoria di legge.

 

A questo link e’ possibile consultare la sentenza 3212/18

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