INPGI/GESTIONE SEPARATA: DAL 1° SETTEMBRE AL VIA LE DOMANDE DI INDENNITA’ PER CONGEDO PARENTALE COVID-19 PER I LAVORATORI AUTONOMI

Dal prossimo 1° settembre sarà possibile presentare la domanda per ottenere l’indennità per il congedo parentale straordinario per i giornalisti iscritti in via esclusiva – quali liberi professionisti o titolari di collaborazione coordinata e continuativa – alla Gestione Separata dell’INPGI con figli di età non superiore a 12 anni, ovvero anche di età superiore, se disabili, che, in considerazione dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, hanno ridotto l’attività professionale per assolvere alle funzioni genitoriali.

Le domande potranno essere presentate all’INPGI, a decorrere dalle ore 11,00 del 1° settembre, esclusivamente in modalità telematica accedendo all’interno della propria area riservata (link https://areaiscritti.inpgi.it) e seguendo le istruzioni riportate nella pagina web.

A tal fine, quindi, è opportuno verificare la corrente validità dei codici di accesso alla propria area riservata e, qualora siano scaduti ovvero se ne sia sprovvisti, è necessario attivare il prima possibile la procedura (reperibile qui – link http://www.inpgi.it/?q=node/900) per il recupero.

L’importo del congedo parentale straordinario – parametrato in funzione della media dei compensi denunciati e assoggettati a contribuzione – non potrà eccedere comunque i 300,00 euro lordi e fino a concorrenza della spesa complessivamente stanziata, pari a 800.000 euro. Per il riconoscimento del beneficio, quindi, si terrà conto dell’ordine cronologico di presentazione delle relative domande.

Si ricorda che la condizione per richiedere il congedo straordinario, è che all’interno del proprio nucleo familiare, non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

La fruizione del congedo straordinario potrà essere richiesta alternativamente da entrambi i genitori, per un totale complessivo di 15 gg. che si collocano nell’arco temporale dal 5 marzo al 31 agosto del corrente anno.

Il congedo straordinario – che non comporta il riconoscimento di contribuzione figurativa – è inoltre alternativo al bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting a carico dello Stato.

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