INPGI / GIURISPRUDENZA 1: CONFERMATE LE REGOLE APPLICATE PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI SUI RIMBORSI SPESE PER AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E SULLE SOMME EROGATE IN SEDE TRANSATTIVA

Il 31 ottobre scorso la Corte d’Appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado con cui l’Inpgi – in seguito ad un accertamento portato a termine dai funzionari dell’Istituto – aveva ottenuto la condanna di una primaria azienda editoriale al pagamento dei contributi non versati su alcune tipologie di “benefit” ed attribuzioni patrimoniali in favore dei giornalisti dipendenti.

Il contenzioso in particolare riguardava somme rimborsate a titolo di aggiornamento professionale che, come rilevato dagli ispettori Inpgi e confermato in due gradi di giudizio, riveste sempre natura retributiva laddove le somme corrisposte ai dipendenti siano slegate da una finalita’ formativa effettuata nell’effettivo interesse del datore di lavoro; diarie erogate a giornalisti stabilmente residenti all’estero ritenute esenti da contribuzione previdenziale in analogia al trattamento di trasferta, per le quali e’ stata invece confermata la piena assoggettabilita’; transazioni che prevedevano l’attribuzione di un incentivo all’esodo che devono necessariamente essere considerate a tutti gli effetti retribuzione imponibile poiche’ il rapporto di lavoro risultava cessato anteriormente all’accordo transattivo.

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