INPGI / GIURISPRUDENZA 2: IN GIUDIZIO PREVALE L’EFFICACIA PROBATORIA DEI VERBALI ISPETTIVI

Due recenti sentenze di merito hanno ribadito, nel solco della prevalente giurisprudenza di legittimita’, che i verbali ispettivi redatti dai funzionari di vigilanza dell’Inpgi fanno piena prova, fino a querela di falso, relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di aver accertato, il materiale probatorio e’ liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale puo’ anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l’espletamento di ulteriori mezzi istruttori.

In applicazione di tale principio, la Corte di Appello di Roma (dispositivo n. 4146/2018) ha quindi confermato, ancora una volta, la piena efficacia probatoria, in sede giudiziale, di un verbale ispettivo dell’Inpgi nonostante la societa’ ricorrente, in primo grado, avesse contestato tutte le irregolarita’ alla stessa ascritte, asserendo – tra l’altro – l’inefficacia probatoria del predetto atto di accertamento con conseguente apposizione, in capo all’Inpgi, dell’onere di dimostrare la sussistenza dei fatti costitutivi della propria pretesa.
Il Giudice di primo grado, in parziale adesione alle tesi della ricorrente, aveva riconosciuto solo alcuni dei crediti contributivi richiesti dall’Inpgi, trascurando pero’ la rilevanza dei documenti acquisiti nel corso dell’ispezione a sostegno, in particolare, della natura subordinata del rapporto di lavoro di due giornalisti formalmente inquadrati dalla societa’ come autonomi.

Le censure mosse alla sentenza di primo grado con l’appello proposto dall’Inpgi, accolte dal Giudice di secondo grado, hanno riguardato proprio l’omessa valutazione dell’efficacia probatoria dei verbali ispettivi e delle circostanze acquisite direttamente e de relato dagli ispettori, e conseguentemente l’erronea applicazione del principio del riparto dell’onere probatorio, poiche’ secondo il Tribunale sarebbe spettato all’Inpgi l’onere di provare la fondatezza degli addebiti mossi con il verbale ispettivo.

Con altra sentenza del 26 ottobre 2018, la Sezione Lavoro del Tribunale Civile di Roma – in virtu’ del consolidato orientamento giurisprudenziale – ha addirittura valutato come poco attendibili le testimonianze rese in udienza ritenendo, invece, piu’ genuine – e quindi dotate di maggior peso probatorio – le dichiarazioni rese al pubblico ufficiale nel corso dell’accertamento ispettivo.

Alla stregua di tale principio, pertanto, e’ stato confermato integralmente il contenuto del provvedimento ispettivo adottato dall’Inpgi, con il quale e’ stata riconosciuta la natura di lavoro dipendente a tutti gli effetti – con conseguente insorgenza dell’obbligo di versamento contributivo in favore dell’ente – riferita a quattro giornalisti, formalmente inquadrati come lavoratori autonomi, nonostante alcuni di essi avessero, in sede di escussione testimoniale in Tribunale, in parte ritrattato quanto riferito in sede ispettiva.

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