INPGI/GIURISPRUDENZA 2: PER L’EMITTENZA RADIOTELEVISIVA IN AMBITO LOCALE IL CONTRATTO COLLETTIVO DI RIFERIMENTO, A FINI PRVIDENZIALI, SI CONFERMA L’AERANTI-CORALLO

Con sentenza n.8375 del 3 ottobre 2019, il Tribunale di Roma ha statuito che ai fini dell’individuazione dell’imponibile contributivo per il calcolo dei contributi dovuti da una Società (nel caso di specie un’emittente radio) che applica il contratto FRT (Federazione delle Radio Televisioni) è necessario far riferimento al CCNL sottoscritto dalla FNSI con AERANTI-CORALLO.

La disciplina di legge (art. 1 D.L. n. 338 del 1989, convertito in Legge n. 389 del 1989, come interpretato dall’art. 2, comma 25 della Legge n. 549 del 1995) prevede infatti che, in caso di pluralità di contratti collettivi, debba farsi riferimento a quello stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative della categoria.

Il Tribunale di Roma, individuando correttamente la ratio della norma (‘assicurare le prestazioni migliori possibili cioè corrispondenti al livello dei trattamenti retributivi previsti dai contratti collettivi che maggiormente corrispondono alle effettive “forze” sociali in campo’) ha rilevato che nella fattispecie il CCNL applicabile non può che essere quello sottoscritto dalla FNSI, il sindacato unico dei giornalisti, quindi il più rappresentativo “rispetto alle associazioni che complessivamente sono esponenti dei lavoratori del grande settore delle comunicazioni”.

Si fa rilevare che il contenzioso era sorto a seguito dei rilievi degli ispettori INPGI, i quali avevano considerato utile, ai fini della retribuzione imponibile ex art. 1 della Legge n. 389 del 1989, gli importi derivanti da istituti quali, a titolo esemplificativo, l’indennità di coordinamento (non inferiore al 13% del minimo dello stipendio) prevista dall’art. 2, punto C, la tredicesima e l’indennità redazionale calcolate nel rispetto delle previsioni contrattuali degli articoli 17 e 18 e da ultimo gli importi che risultano dalla disciplina del part-time stabilita dall’art. 7 del c.c.n.l. FNSI – AERANTI CORALLO.

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