INPGI/GIURISPRUDENZA: SONO DOVUTI I CONTRIBUTI ALL’INPGI ANCHE IN ASSENZA DEL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE AL GIORNALISTA

Con la sentenza n. 481 del 20.01.2022, il Tribunale di Roma ha confermato le risultanze ispettive emerse all’esito di un accertamento amministrativo effettuato nei confronti di un’amministrazione regionale, per contributi assicurativi omessi con riferimento alla posizione di un giornalista svolgente le funzioni “di fatto” di responsabile dell’informazione multimediale.

Nel merito della questione l’amministrazione ricorrente in sede di opposizione al decreto ingiuntivo non contestava la natura subordinata del rapporto di lavoro del giornalista né tanto meno la natura giornalistica dell’attività medesima, ovvero ancora la competenza dell’INPGI quale ente previdenziale destinatario della contribuzione; unica eccezione dunque alla pretesa contributiva dell’Istituto veniva fatta risalire alla asserita gratuità del rapporto di lavoro instaurato, ciò che – secondo quanto sostenuto dalla ricorrente –  ne avrebbe giustificato il non aver ottemperato all’obbligo contributivo.

La sentenza in esame, in accoglimento delle argomentazioni giuridiche svolte negli atti di giudizio (secondo cui le ipotesi di lavoro a titolo gratuito sono tassative ed espressamente previste in caso di volontariato o lavoro familiare) ha pertanto condannato l’amministrazione al pagamento dei contributi previdenziali essendosi di fatto svolto un rapporto di lavoro giornalistico subordinato seppur nel periodo oggetto di accertamento non fosse stata corrisposta alcuna remunerazione ed in difetto di una valida pattuizione circa lo svolgimento di attività di lavoro a titolo gratuito.

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