INPGI / GIURISPRUDENZA: IL RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE VA SEMPRE RICONDOTTO ALL’EFFETTIVO UTILIZZATORE DELLA PRESTAZIONE

Il Tribunale di Roma ha confermato la fondatezza di un accertamento ispettivo effettuato nei confronti di un Ente pubblico, il cui esito aveva rilevato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato di fatto, intercorrente tra l’ente locale e la giornalista impiegata nelle attività di ufficio stampa istituzionale.

La pronuncia riveste particolare interesse in quanto, pur a fronte del formale inquadramento dell’addetta stampa come collaboratrice a progetto di una società cooperativa esterna, il Giudice ha ricondotto la prestazione lavorativa al datore di lavoro effettivo, ovvero all’Ente pubblico, le cui direttive si erano tradotte in una costante ingerenza ed in quotidiani atti di gestione dell’attività della lavoratrice. Tale ricostruzione ha pertanto evidenziato la sussistenza di un appalto di opere e servizi non genuino, ovvero viziato dalla mancata corrispondenza tra datore di lavoro formale e reale ed avente peraltro ad oggetto un settore istituzionale dell’Ente che mal si presta ad essere esternalizzato.

Altrettanto fondata è stata ritenuta la prova della sussistenza degli indici tipici della subordinazione attenuata di natura giornalistica, che hanno condotto il Tribunale a ritenere non corretto l’inquadramento della giornalista come collaboratrice a progetto, in considerazione della continuativa e permanente disponibilità dell’addetta stampa ad eseguire le istruzioni del datore di lavoro.

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