Richiesti chiarimenti ai Ministeri vigilanti alla luce del nuovo assetto normativo
delineato dalla legge di Bilancio per il 2022
Il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto, con atto n. 2 del 12 gennaio 2022, ha deciso di
sospendere temporaneamente l’applicazione delle nuove misure riguardanti il regime
previdenziale della Gestione sostitutiva dell’A.G.O., previste da una precedente Delibera
adottata il 23 giugno del 2021 approvata dai Ministeri vigilanti alla fine dello scorso mese
di dicembre 2021.
Le nuove regole introdotte prevedevano, in particolare:
- un contributo aggiuntivo a carico dei giornalisti attivi alle dipendenze, per un periodo
di cinque anni, pari all’1% della retribuzione imponibile a fini previdenziali che
concorre ad incrementare il montante contributivo individuale; - un contributo a carico dei giornalisti e dei superstiti titolari di un trattamento
pensionistico erogato dalla Gestione sostitutiva dell'AGO, consistente nel prelievo
dell’1% della pensione annua lorda, sempre per un quinquennio; - la rimodulazione del limite di reddito cumulabile con la pensione (dal 2022 riduzione
della franchigia da 22.514,23 euro a 5.000 euro), mediante apposita modifica
dell’art. 15 del Regolamento di previdenza della Gestione sostitutiva dell’AGO; - abbattimenti percentuali del 3% su base annua per le pensioni di anzianità liquidate
con requisiti inferiori a quelli stabiliti per la pensione anticipata INPS, attraverso
l’inserimento del comma 15, nell’art. 7 del Regolamento di previdenza della
Gestione sostitutiva dell’AGO; - la sospensione delle nuove istanze di talune prestazioni facoltative (assegno di
superinvalidità, ricoveri in case di riposo, sussidi).
La Delibera del 23 giugno 2021, che conteneva tali misure, era stata adottata in
ottemperanza all’obbligo disposto dal comma 2 dell’art. 16 quinquies del Decreto legge del
28 giugno 2019, n. 34, che fissava il termine del 30 giugno 2021 per assumere interventi
volti a garantire le condizioni per il ripristino dell’equilibrio tecnico finanziario della Gestione
previdenziale sostitutiva dell’assicurazione generale obbligatoria, nelle more di un
successivo intervento governativo di allargamento della platea degli iscritti, programmato
per l’anno 2023.
Come è noto, la Legge di Bilancio per l’anno 2022, recentemente approvata dal
Parlamento, è intervenuta sull’assetto normativo illustrato, stravolgendone completamente
la prospettiva e disponendo:
- il trasferimento all’INPS, a decorrere dal 1° luglio 2022, delle funzioni previdenziali e
assistenziali afferenti la Gestione sostitutiva dell’AGO attualmente esercitate
dall’INPGI, realizzando – pertanto – un assorbimento della medesima Gestione
nell’ambito del Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti (art. 1, comma 103); - l’abrogazione del citato comma 2 dell’art. 16 quinquies del Decreto legge n.
34/2019, determinando, di conseguenza, l’annullamento del processo volto
all’allargamento della platea degli iscritti alla predetta Gestione previdenziale (art. 1,
comma 118).
Per tali ragioni, il Consiglio di Amministrazione ha sollevato consistenti dubbi in relazione
all’efficacia e all’opportunità di dare attuazione alle misure di riforma, elaborate e
progettate sulla base di uno scenario futuro all’epoca esistente, profondamente modificato
dal successivo intervento del legislatore.
Da qui la decisione di sospendere temporaneamente l’applicazione delle nuove regole –
con riserva di darne eventualmente applicazione con efficacia retroattiva – in attesa che i
Ministeri vigilanti forniscano i necessari chiarimenti in merito.