INPGI/ISPEZIONI: LA CORTE DI APPELLO DI ROMA CONFERMA L’ORIENTAMENTO IN TEMA DI COLLABORAZIONI FISSE AX ART. 2 CNLG

La Corte di Appello di Roma, 2^ Sezione Lavoro, con sentenza n. 4593/2021 ha confermato quanto statuito dal Giudice di primo grado in relazione a tre giornalisti di un’azienda editoriale i cui rapporti di lavoro, seppur formalmente contrattualizzati come collaborazioni coordinate e continuative, si erano invece svolti secondo le modalità tipiche della rapporto di collaborazione fissa ex art. 2 CNLG, così come accertato in sede di verifica ispettiva. La sentenza risulta particolarmente interessante poiché ripercorre i connotati propri della figura del collaboratore fisso in ambito giornalistico così come delineati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto.
Sulla scorta di tale orientamento giurisprudenziale la Corte di Appello di Roma ha ribadito che gli aspetti qualificanti del rapporto di collaborazione fissa ex art. 2 CNLG, sono la “continuità di prestazione” e la “responsabilità del servizio” rimarcando in particolare che il requisito della “responsabilità del servizio” debba essere inteso come l’impegno del giornalista di trattare, con continuità di prestazioni, uno specifico settore di informazione attraverso la redazione sistematica di articoli o con la tenuta di rubriche, con conseguente affidamento dell’impresa giornalistica, che si assicura così la “copertura” di detta area informativa, non rilevando, in contrario, né la commisurazione della retribuzione alle singole prestazioni, né l’eventuale collaborazione del giornalista ad altri giornali, né che l’attività informativa sia soltanto marginale rispetto ad altre diverse svolte dal datore di lavoro, ed impegni il giornalista anche non quotidianamente e per un limitato numero di ore.

Aggiungi ai preferiti : Permalink.