INPGI/TAR:CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’ GIUSTIFICATO E SOSTENIBILE.

CONFERMATA LA LEGITTIMITA’ DEL PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE DA PARTE DEL MINISTERO DEL LAVORO

Con due recenti sentenze del TAR del Lazio (n. 8994/2018 e n. 8995/2018, pubblicate lo scorso 20 agosto) la Giustizia amministrativa ha confermato la piena legittimità del contributo straordinario di partecipazione al riequilibrio della gestione previdenziale dell’INPGI posto a carico dei trattamenti pensionistici più elevati, introdotto – per il triennio 2017-2019 – nell’ambito di un più ampio e articolato intervento di riforma del regime previdenziale dell’Istituto, volto a ripristinare le condizioni di sostenibilità nel medio-lungo periodo.

 

La misura oggetto del vaglio giudiziale, in particolare, ha previsto l’obbligo, per i titolari di pensione di importo pari o superiore a 38.000 euro erogata dall’Istituto, di versare alla gestione previdenziale dell’ente un contributo calcolato in misura percentuale sul trattamento pensionistico in base ad un’aliquota progressiva crescente così riassumibile:

Il Tribunale, respingendo i ricorsi presentati da alcuni giornalisti pensionati, ha condiviso e ritenuto validi tutti gli elementi posti a fondamento del provvedimento adottato dal Consiglio di Amministrazione dell’INPGI, confermando integralmente la fondatezza delle valutazioni e argomentazioni formulate dal Ministero del Lavoro nell’ambito del processo di esame e approvazione previsto dal Decreto legislativo n. 509/96.

 

Nello specifico, è stata accertata la sussistenza dei presupposti e dei canoni giuridici di legittimità definiti dall’ordinamento vigente in materia di variazione della misura degli assegni pensionistici già maturati e in corso di erogazione.

 

Tematica sulla quale – in considerazione della particolare sensibilità dell’assetto di interessi sottesi – Dottrina e Giurisprudenza hanno avuto modo di elaborare articolati e complessi orientamenti che, nel corso del tempo, si sono via via affinati, tracciando un perimetro argomentativo efficacemente sintetizzato, da ultimo, nella sentenza n. 173/2016 della Corte Costituzionale.

 

In tale occasione la Corte, pronunciandosi sulla legittimità costituzionale del “contributo di solidarietà” sulle pensioni più elevate introdotto dal legislatore nel sistema generale – che, sebbene presentasse alcuni aspetti di analogia con la misura adottata dall’INPGI, ha costituito, a tutti gli effetti, uno strumento separato e distinto – ha indicato, quali parametri di sostenibilità dell’intervento di riduzione dell’importo dell’assegno pensionistico già in godimento, i principi della “finalità solidaristica previdenziale”, della “ragionevolezza” e della “temporaneità”.

 

E proprio a tali criteri definiti dalla Consulta, così come riconosciuto dal TAR, si è ispirato – e conformato – il provvedimento adottato dall’INPGI, opportunamente supportato, in particolare, dalla Direzione Generale per le Politiche Previdenziali del Ministero del Lavoro.

 

Sotto il profilo tecnico, in particolare, i Giudici hanno riscontrato, in primo luogo, la sussistenza della finalità solidaristica intergenerazionale in funzione della quale è stato introdotto il contributo. In presenza di una situazione di sofferenza finanziaria e di squilibrio contingente della gestione previdenziale dell’Istituto – che ha dato luogo all’adozione di un più ampio e articolato intervento di riforma del complessivo sistema previdenziale le cui misure spiegano i propri effetti essenzialmente sui futuri beneficiari delle prestazioni – il Tribunale ha confermato la fondatezza logica e giuridica del coinvolgimento anche degli attuali titolari di trattamenti pensionistici nel partecipare al riequilibrio della gestione previdenziale con un contributo straordinario la cui destinazione di utilizzo resta nel perimetro del sistema previdenziale dell’ente.

 

Per quanto attiene al criterio della ragionevolezza, è stato evidenziato l’elemento della piena sostenibilità del prelievo al quale sono stati assoggettati i trattamenti pensionistici, tenuto conto dell’entità particolarmente contenuta della misura del contributo stesso, dell’ampiezza della fascia che costituisce l’importo minimo del trattamento oltre il quale decorre l’applicazione della trattenuta – ben al di sopra dei trattamenti pensionistici minimi previsti nel sistema generale – e del rispetto del principio di progressività dell’aliquota per il calcolo del contributo.

 

Anche in merito al criterio della temporaneità, il Collegio ha rilevato che la misura adottata dell’INPGI rispetta le condizioni enucleate dalla Consulta, essendo stata introdotta per un perimetro temporale circoscritto ad un triennio e che a nulla rileva, ai fini dell’esame del provvedimento dell’INPGI, che una mera sovrapposizione temporale degli effetti di un altro provvedimento adottato dal legislatore sul piano generale abbiano, di fatto, determinato una applicazione più lunga, per i giornalisti, della trattenuta sulle pensioni.

 

Sulla scorta di tali considerazioni, pertanto, i Giudici hanno concordato con le argomentazioni dell’Istituto – difeso dall’avvocato amministrativista Prof. Federico Freni – e del Ministero vigilante, osservando che “il contributo straordinario di partecipazione al riequilibrio finanziario della Gestione previdenziale opera al’interno del sistema previdenziale, in un’ottica di mutualità intergenerazionale, come affermato anche nelle delibere dei Ministeri vigilanti, …, le quali confermano come la misura sia stata adottata nel perseguimento del fine di riequilibrio finanziario, è giustificato, se non imposto, dalla crisi contingente e grave del sistema previdenziale nel quale opera, incide sulle pensioni più elevate, ma è prelievo oggettivamente sostenibile , rispetta il principio di proporzionalità e, soprattutto, è previsto come misura una tantum, durando tre anni, senza possibilità di reiterazione”.

 

Il Tribunale, infine, ha affrontato anche la questione – paventata dai ricorrenti – circa l’ipotetica sussistenza di una “riserva di legge” in merito alla possibilità di introdurre un contributo a carico dei pensionati, motivo per il quale – sempre a detta degli stessi – solo un atto avente forza di legge, e non anche un provvedimento regolamentare dell’ente previdenziale, sarebbe stato idoneo ad adottare una misura di riduzione temporanea dei trattamenti pensionistici già erogati.

 

Sul punto, il Collegio giudicante ha osservato come tale interpretazione sia infondata, in quanto in evidente conflitto con l’assetto normativo definito dal legislatore nell’ambito della privatizzazione degli enti e delle casse di previdenza dei professionisti attuata con il Decreto legislativo n. 509/96.

 

A seguito di tale provvedimento normativo, avente natura speciale, è stato posto in essere un processo di delegificazione nelle materie efferenti i relativi sistemi previdenziali che prevede che l’esercizio delle forme di controllo – in termini di conformità agli interessi pubblicistici degli ordinamenti previdenziali interni agli enti – sia garantito attraverso le procedure di esame e approvazione dei relativi atti deliberativi ad opera dei Ministeri vigilanti. Condizione che, nel caso di specie, si è puntualmente verificata.

 

Di conseguenza, anche su tale aspetto il TAR ha rilevato che il provvedimento impugnato soddisfa pienamente i presupposti e i requisiti di legittimità previsti dall’ordinamento vigente.

Aggiungi ai preferiti : Permalink.