INPGI / GIURISPRUDENZA: LA CASSAZIONE RIBADISCE L’EFFICACIA PROBATORIA DEI VERBALI ISPETTIVI

immagine: www.nostralex.it

Una recentissima sentenza della Suprema Corte (n.20019/2018), conferma ancora una volta la piena efficacia probatoria, in sede giudiziale, dei verbali ispettivi redatti dai Funzionari di Vigilanza dell’Inpgi.

Con sentenza del 27 settembre 2016, la Corte di Appello di Roma, aveva confermato la precedente decisione del Tribunale che condannava un’azienda al pagamento, in favore dell’Istituto, di somme dovute per omissioni contributive relative alla posizione contributiva di un giornalista. L’azienda, in primo grado non aveva contestato la documentazione prodotta in giudizio dai Legali dell’Inpgi. Diversamente, in Appello nel contestare l’efficacia probatoria del verbale ispettivo e in generale della documentazione raccolta dagli ispettori nel corso dell’accertamento, chiedeva l’escussione come testimoni dei lavoratori che avevano rilasciato le dichiarazioni.

La Corte D’Appello – richiamando una serie di sentenze della piu’ recente giurisprudenza – non ammetteva la richiesta della ricorrente sostenendo che i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell’Ispettorato del Lavoro fanno piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che gli stessi attestino avvenuti in loro presenza: conseguentemente il Giudice, ritenendo sufficiente la documentazione acquisita dagli ispettori dall’Inpgi, rigettava la richiesta di escussione in qualita’ di testimoni dei lavoratori gia’ sentiti nel corso dell’ispezione.

Con la sentenza in esame la Suprema corte ha confermato la decisione della Corte di Appello, tornando ad affermare che la prova del rapporto di lavoro subordinato puo’ validamente essere riconosciuta anche solo sulla scorta del contenuto del verbale ispettivo e delle dichiarazioni rese dai lavoratori agli ispettori, ritenendo pertanto superflua l’escussione testimoniale in sede di giudizio qualora quanto dichiarato dagli stessi lavoratori durante l’accertamento ispettivo possa essere  ritenuto univoco e “il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l’attendibilita’”.

Ancora una volta i Giudici della Suprema Corte si pronunciano a favore dell’Istituto riconoscendo la corretta impostazione dell’operato dell’Ente.

Aggiungi ai preferiti : Permalink.