INPGI / GIURISPRUDENZA #2: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ALL’INPGI SE IL DATORE DI LAVORO SOSTIENE L’ONERE DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE ALLA CASAGIT DOVUTA DAL GIORNALISTA

Con una recente sentenza del mese di maggio 2018 la Corte di Appello di Roma ha respinto il ricorso presentato da un’azienda che, in primo grado, era gia’ stata condannata al pagamento dei contributi previdenziali e delle relative sanzioni civili in favore dell’INPGI  sugli importi corrispondenti alle quote di iscrizione alla CASAGIT riferite al proprio personale giornalistico dipendente, di cui la stessa si era fatta interamente carico anche per la parte contrattualmente dovuta dal giornalista.

A seguito di un accertamento ispettivo i Funzionari di Vigilanza dell’Istituto avevano infatti contestato alla predetta azienda il mancato assoggettamento a contribuzione di tali versamenti, ritenuti erroneamente come rientranti nella categoria delle somme esenti in quanto destinate al finanziamento di casse, fondi, gestioni e forme assicurative, al fine di erogare prestazioni previdenziali e assistenziali integrative.

La Corte ha accolto, invece, la tesi sostenuta dall’INPGI in sede ispettiva, efficacemente prospettata in giudizio dal Servizio Legale, circa l’inapplicabilita’ della norma che prevede l’esenzione da contribuzione previdenziale delle somme destinate al finanziamento dei predetti organismi, in quanto tale disposizione legislativa e’ riferita alla contribuzione posta direttamente a carico del datore di lavoro, e non estende il proprio ambito di esenzione anche alla quota dovuta dal lavoratore. Pertanto, essendosi l’azienda accollata volontariamente l’onere di sostenere costo della quota a carico del lavoratore, tale vantaggio economico per quest’ultimo rientra a pieno titolo nel concetto omnicomprensivo di retribuzione imponibile ai fini previdenziali, ai sensi di quanto disposto dall’art. 12 della Legge n. 153/1969.

Con la predetta sentenza la Corte di Appello di Roma, confermando quanto gia’ stabilito dal Giudice del Lavoro, ha condannato, dunque, la suddetta azienda al pagamento dei contributi e delle relative sanzioni civili richieste dall’INPGI.

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