INPGI: CONSEGUENZE ATTENUATE PER I PENSIONATI CHE NON RISPETTANO L’OBBLIGO DI INVIARE LA COMUNICAZIONE ANNUALE DEI REDDITI

Il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto ha adottato, nella giornata di ieri, una importante decisione per attenuare le conseguenze di eventuali disattenzioni, da parte dei giornalisti pensionati, nell’assolvimento degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di invio della comunicazione periodica dei redditi da lavoro dipendente o autonomo percepiti.

I titolari di trattamenti pensionistici – ad eccezione di quelli di vecchiaia o di anzianita’ con almeno 40 anni di contributi – sono infatti tenuti a trasmettere all’INPGI, entro il 30 settembre di ogni anno, una dichiarazione con la quale informare l’ente dell’eventuale sussistenza o meno di altri redditi da lavoro dipendente o autonomo ai fini della corretta applicazione, da parte degli uffici dell’Istituto, delle regole sul cumulo tra pensione e redditi da lavoro.

Nel caso in cui il pensionato non rispetti tale obbligo, sulla base delle normative vigenti e’ prevista l’irrogazione di una sanzione particolarmente gravosa, consistente in una trattenuta, rateizzata direttamente sull’assegno mensile, pari all’importo annuo della pensione percepita.

Tuttavia, rispetto al momento dell’emanazione della legge sanzionatoria (n. 662/1996), l’Istituto ha oggi a disposizione delle banche dati per l’acquisizione diretta delle informazioni relative ai redditi percepiti dai propri pensionati, anche tramite la consultazione dell’anagrafe tributaria.

Pertanto, fermo restando l’obbligatorieta’ della presentazione della dichiarazione reddituale annuale, nel caso in cui un pensionato non rispetti tale obbligo gli uffici dell’INPGI – d’ora in avanti – non procederanno ad irrogare la sanzione ma si attiveranno per verificare direttamente presso le specifiche banche dati dell’Agenzia delle Entrate consultabili dall’Ente le informazioni relative ai redditi da lavoro annualmente conseguiti.

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