INPGI / GIURISPRUDENZA #1: SULL’INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO E’ DOVUTA LA CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE

credit image:investireoggi

Con sentenza dello scorso aprile il Giudice del lavoro di Roma ha condannato un’azienda al pagamento dei contributi previdenziali, a favore dell’INPGI, su una somma che era stata corrisposta ad una giornalista che aveva cessato il rapporto di lavoro. L’azienda non aveva assoggettato a contribuzione detta somma – che era stata erogata a distanza di oltre due anni dalla risoluzione del rapporto di lavoro, nell’ambito di un successivo accordo transattivo – in quanto la stessa era stata formalmente qualificata come “integrazione del TFR”, aggiuntiva alle spettanze di fine rapporto.

 

L’INPGI, in via amministrativa, ha rilevato la natura retributiva della somma che, pertanto avrebbe dovuto concorre a determinare la base imponibile sulla quale l’aziende avrebbe dovuto versare la contribuzione previdenziale all’Istituto.

Il Tribunale ha accolto le argomentazioni dell’INPGI, affermando che tale somma, indipendentemente dal “nomen iuris” attribuitole dalle parti, e’ pienamente assoggettabile a contribuzione in quanto l’indagine sostanziale sulla natura della stessa ha rivelato la sussistenza di un inequivocabile collegamento funzionale con il rapporto di lavoro intercorso tra le parti. Di conseguenza il datore di lavoro e’ stato condannato al pagamento in favore dell’ente dei contributi previdenziali e delle relative sanzioni civili nel frattempo maturate.

Aggiungi ai preferiti : Permalink.