IL RUOLO DELL’INFORMAZIONE COME ELEMENTO FONDANTE DELLA DEMOCRAZIA

Di stringente attualità il messaggio sull’informazione che il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi inviò alle Camere il 23 luglio 2002 : di seguito un estratto dei passaggi più significativi:

” La garanzia del pluralismo e dell’imparzialita’ dell’informazione costituisce strumento essenziale per la realizzazione di una democrazia compiuta; si tratta di una necessita’ avvertita dalle forze politiche, dal mondo della cultura, dalla societa’ civile.

Il principio fondamentale del pluralismo, sancito dalla Costituzione e dalle norme dell’Unione Europea, e’ accolto in leggi dello Stato e sviluppato in importanti sentenze della Corte Costituzionale. Il tema investe l’intero sistema delle comunicazioni, dalla stampa quotidiana e periodica alla radiotelediffusione, e richiede un’attenta riflessione sugli apparati di comunicazione anche alla luce delle piu’ recenti innovazioni tecnologiche e della conseguente diffusione del sistema digitale.

Il mondo appare sempre piu’ un insieme di mezzi e di reti interconnesse, che abbracciano l’editoria giornalistica, la radiotelevisione, le telecomunicazioni.

La giurisprudenza costituzionale, sviluppatasi nell’arco di un quarto di secolo, ha trovato la sua sintesi nella sentenza n. 420 del 1994, nella quale la Corte ha richiamato il vincolo, imposto dalla Costituzione al legislatore, di assicurare il pluralismo delle voci, espressione della libera manifestazione del pensiero, e di garantire, in tal modo, il fondamentale diritto del cittadino all’informazione.

Questi principi hanno avuto conferma nell’aprile scorso nella sentenza n. 155 del 2002 della stessa Corte che, richiamando i punti essenziali delle precedenti decisioni, ha ribadito l’imperativo costituzionale, secondo cui il diritto di informazione garantito dall’art. 21 della Costituzione deve essere “qualificato e caratterizzato, tra l’altro, sia dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie – cosi’ da porre il cittadino in condizione di compiere le proprie valutazioni avendo presenti punti di vista e orientamenti culturali e politici differenti – sia dall’obiettivita’ e dall’imparzialita’ dei dati forniti, sia infine dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuita’ dell’attivita’ di informazione erogata”. Tale sentenza e’ particolarmente significativa la’ dove pone in rilievo che la sola presenza dell’emittenza privata (cosiddetto pluralismo “esterno”) non e’ sufficiente a garantire la completezza e l’obiettivita’ della comunicazione politica, ove non concorrano ulteriori misure “sostanzialmente ispirate al principio della parita’ di accesso delle forze politiche” (cosiddetto pluralismo “interno”).

E’ fondamentale, inoltre, che la nuova legge sia conforme al Titolo V della Costituzione, che all’articolo 117 ha assegnato alle Regioni un preciso ruolo nella comunicazione, considerando questa materia ricompresa nella legislazione concorrente insieme a quella della promozione e dell’organizzazione di attivita’ culturali, che ne costituisce un logico corollario. Secondo la riforma costituzionale, spetta allo Stato di determinare i principi fondamentali in dette materie, mentre alle Regioni e’ conferito il compito di sviluppare una legislazione che valorizzi il criterio dell’articolazione territoriale della comunicazione come espressione delle identita’ e delle culture locali.

Parametri di ogni riforma devono, in ogni caso, essere i concetti di pluralismo e di imparzialita’, diretti alla formazione di una opinione pubblica critica e consapevole, in grado di esercitare responsabilmente i diritti della cittadinanza democratica.

Riassumo le considerazioni fin qui svolte, dalle quali emergono alcuni obiettivi essenziali: – specificazione normativa – tenendo conto delle variazioni introdotte dalle innovazioni tecnologiche in continua evoluzione – dei principi contenuti nella legislazione vigente e nella giurisprudenza della Corte Costituzionale; – attuazione delle Direttive comunitarie che l’Italia dovra’ recepire entro il luglio del 2003; definizione di un quadro normativo par l’attivazione della competenza concorrente delle Regioni nel settore delle comunicazioni, secondo quanto previsto dall’articolo 117 del nuovo Titolo V della Costituzione; – perseguimento dello scopo fondamentale di meglio garantire, attraverso il pluralismo e l’imparzialita’ dell’informazione, i diritti fondamentali dell’opposizione e delle minoranze.

Onorevoli Parlamentari, ho voluto sottoporre ai rappresentanti eletti della Nazione queste riflessioni, perche’ avverto che sta a noi tutti provvedere per il presente e, al tempo stesso, guardare al futuro, prefigurando e preparando con lungimiranza un sistema di valori e di regole che salvaguardi e sostenga la vita e l’azione delle nuove generazioni.

Lo sviluppo delle tecnologie dell’informazione e delle reti di comunicazione e’ qualcosa di piu’ di un avanzamento tecnico: configura un salto di qualita’; muta il contesto nel quale si esplica la vita culturale e politica dei popoli; apre straordinarie possibilita’ di conoscenza, di nuovi servizi, di partecipazione, di crescita individuale e collettiva.

Dobbiamo vivere questo momento di transizione con consapevolezza e fiducia. Un processo di innovazione affidato alle forze della societa’, promosso e accompagnato dall’azione pubblica in una appropriata cornice normativa, e’ la base per una nuova stagione di sviluppo morale e materiale della Nazione.

E’ questa una sfida che coinvolge tutte le istituzioni: saper tradurre l’innovazione in una grande opportunita’ di formazione per i cittadini. Non c’e’ democrazia senza pluralismo e imparzialita’ dell’informazione: sono fiducioso che l’azione del Parlamento sapra’ convergere verso la realizzazione piena di questo principio”.

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