INPGI/GIURISPRUDENZA #2: IL CONTRATTO A TERMINE ANTERIORE ALLA RIFORMA DEL JOB ACT DOVEVA ESSERE MOTIVATO DA ESIGENZE SPECIFICHE DEL DATORE DI LAVORO

La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 21619/19 ha confermato quanto statuito dalla sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 9522/13, in merito al riconoscimento della nullità del termine apposto ai contratti di lavoro intercorsi fra un’agenzia di stampa nazionale e un giornalista professionista.

La nullità del termine discende dalla genericità della causale indicata nel contratto, mancando del tutto il chiarimento delle esigenze eccezionali che richiedevano l’assunzione a termine di un redattore.

La Suprema Corte ha confermato, pertanto, anche la sussistenza dell’obbligo contributivo in favore dell’INPGI, già riconosciuta dalla sentenza d’appello, dal momento dell’effettiva ricostituzione del rapporto di lavoro.

La fattispecie oggetto della pronuncia giudiziale era regolata dalla disciplina sul contratto a termine previgente alla riforma del “job act”, che – nel limite di 36 mesi, successivamente ridotto a 12 mesi dal “decreto Dignità” del 2018 – ha introdotto la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato senza necessità di una apposita causale.

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