INPGI/IL GOVERNO PROROGA AL 31 DICEMBRE IL TERMINE PER DEFINIRE LE POLITICHE DI RIEQUILIBRIO DELLA SOSTENIBILITA’

Per garantire l’effettiva conclusione del processo di individuazione delle politiche di riequilibrio della Gestione sostitutiva dell’Assicurazione Generale Obbligatoria dell’INPGI, l’art. 192 del Decreto Rilancio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 19 maggio, dispone il differimento dal 30 giugno al 31 dicembre 2020 del termine per il suo completamento.

La proroga si è resa necessaria per consentire all’apposito tavolo tecnico istituito dal Governo di svolgere i propri lavori, che sono stati interrotti nello scorso mese di gennaio a causa dell’emergenza da Covid-19.

Come è noto, il legislatore – con l’art. 16 quinquies, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, e successive modifiche e integrazioni – ha. Infatti, previsto un percorso volto al ripristino delle condizioni di sostenibilità nel medio-lungo periodo della predetta Gestione previdenziale.

Nell’ambito delle indicazioni normative, l’INPGI si è attivato, sin dal settembre dello scorso anno, adottando una serie di provvedimenti volti a incrementare il volume delle entrate e la liquidità mediante il rafforzamento dei sistemi di incasso e riscossione dei crediti e la sospensione delle attività di finanziamento agli iscritti.

E proprio al fine di conferire maggiore efficacia al processo di attuazione delle disposizioni legislative richiamate, il Governo – nello scorso mese di gennaio – ha avviato la costituzione di un tavolo tecnico di concertazione presso il Ministero del Lavoro, con la partecipazione del co-vigilante Ministero dell’Economia, del Dipartimento per l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e delle Parti Sociali, volto a definire gli aspetti operativi del processo di riequilibrio.

I lavori del tavolo tecnico, quindi, per effetto della proroga disposta potranno riprendere per poter giungere alla loro conclusione in tempi coerenti con la data del 31 dicembre prossimo, fino alla quale è, conseguentemente, sospesa l’eventuale procedura di commissariamento prevista dal Dlgs 509/94.

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