INPGI / IL TRIBUNALE CONFERMA LA NATURA SUBORDINATA E GIORNALISTICA SVOLTA ANCHE ALL’INTERNO DI UFFICI STAMPA E DI TRASMISSIONI TELEVISIVE NON RICONDUCIBILI A TESTATE GIORNALISTICHE

Con sentenza dello scorso 27 settembre 2018, il Tribunale di Roma ha confermato quanto rilevato in sede ispettiva dai funzionari dell’INPGI in merito sia ai tratti distintivi del rapporto di lavoro subordinato svolto presso un Ufficio Stampa che sulla natura giornalistica dell’attivita’ svolta da una dipendente nell’ambito di trasmissioni televisive non direttamente riconducibili a testate editoriali giornalistiche.

Sotto il primo profilo, l’ampiezza delle prestazioni e l’intensita’ della collaborazione giornalistica (caratterizzata da continuita’ di impegno, responsabilita’ di un ufficio, pieno utilizzo delle strutture aziendali e coordinamento di altri collaboratori) sono state considerate dal Giudice sufficienti per affermare la natura subordinata del rapporto, risultando irrilevanti, viceversa, l’assenza di un obbligo di orario e di presenza, nonche’ lo svolgimento contestuale di altra attivita’ lavorativa.

Per quanto concerne il secondo aspetto, il Tribunale ha ritenuto fondata la posizione dell’INPGI circa l’osservazione che, indipendentemente dalla trasmissione televisiva per cui viene prestata l’attivita’, sono da considerare giornalistiche tutte le mansioni finalizzate alla raccolta, elaborazione e diffusione di notizie volte a creare contenuti informativi.

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