INPGI / GIURISPRUDENZA 1: EX FISSA, GIUDICI UNANIMI A FAVORE DELL’ISTITUTO

Con una serie di pronunce (ben cinque negli ultimi giorni) i giudici del Tribunale e della Corte d’Appello hanno ulteriormente consolidato l’orientamento favorevole all’INPGI nell’ambito del contenzioso avviato da alcuni giornalisti per l’ottenimento delle prestazioni a carico del Fondo contrattuale “Ex Fissa”.

In particolare, la sentenza emessa in secondo grado dalla Corte d’Appello di Roma, n. 308/2019 – con la quale è stato confermato l’esito della pronuncia di primo grado – nell’accogliere le tesi dell’Istituto ha ribadito ancora una volta che, tenuto conto del regime di completa autonomia finanziaria del Fondo Integrativo rispetto alle attività istituzionali svolte, l’INPGI è esonerato dall’obbligo di corrispondere le prestazioni a carico del predetto Fondo qualora si verifichi l’assenza delle necessarie disponibilità finanziarie presso lo stesso e che tale esonero si protrae fino al momento della loro ricostituzione.

Il principio – divenuto ormai unanime, in conformità con le precedenti pronunce – esclude, pertanto, la ricorrenza di qualsivoglia obbligazione diretta a carico dell’INPGI nei confronti dei beneficiari delle prestazioni del fondo Ex fissa, poichè l’accordo istitutivo della prestazione previdenziale integrativa ha conferito all’Istituto non il ruolo di parte contraente ma soltanto quello di mero gestore della cassa del Fondo.

Inoltre, il Collegio giudicante ha respinto uno dei principali motivi di appello addotto da controparte consistente nell’asserita “carenza probatoria”, da parte dell’INPGI, sulla circostanza che le disponibilità finanziarie del Fondo non fossero sufficienti a corrispondere la prestazione in favore dei beneficiai.

Al contrario, la Corte – sul punto – ha ritenuto adeguatamente dimostrata, da parte dell’Istituto, la ricorrenza di tali condizioni, debitamente comunicate a cadenza periodica alle Parti sociali per conto delle quali è gestito il Fondo.

Infondate, quindi, anche le doglianze inerenti il paventato “inadempimento degli obblighi di sorveglianza e segnalazione” a carico dell’INPGI, che – al contrario – sono stati riconosciuti dai Giudici come assolti puntualmente proprio attraverso le predette comunicazioni attestanti la situazione di grave illiquidità del Fondo.

Aggiungi ai preferiti : Permalink.