ISTRUZIONI PER L’USO: DIPENDENTI E CO.CO.CO POSSONO PRESENTARE DENUNCIA PER IL RECUPERO DEI CONTRIBUTI OMESSI

Quando un datore di lavoro, azienda editoriale o non, non paga i contributi previdenziali  relativi a un rapporto di lavoro dipendente, il giornalista interessato può chiedere all’INPGI di attivarsi per il recupero della contribuzione omessa. La denuncia deve pervenire all’INPGI in forma scritta, utilizzando l’apposito modulo predisposto dall’Istituto (modello R5, reperibile sul sito www.inpgi.it) accompagnato dalla documentazione attestante la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato. E’ consigliabile un invio della stessa a mezzo posta raccomandata o plico raccomandato.

Il pagamento dei contributi obbligatori all’INPGI è soggetto a prescrizione quinquennale (vedi qui alla voce “prescrizione dei contributi“); di conseguenza, la denuncia del giornalista, per avere effetto, deve essere presentata entro il predetto termine.

L’Istituto, una volta in possesso della denuncia da parte del giornalista provvede a richiedere il versamento della contribuzione al datore di lavoro, interrompendo così i termini prescrizionali.

Per i periodi eventualmente già prescritti, il giornalista può comunque chiedere la “costituzione di rendita vitalizia reversibile”, sempreché dimostri la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato.

La facoltà di richiedere il recupero della contribuzione omessa è prevista anche per le collaborazioni giornalistiche autonome svolte con contratto di co.co.co. in periodi successivi al 1/01/2009, cioè dalla data in cui gli adempimenti contributivi sono stati posti a carico del committente. In questo caso, per la denuncia di omissione alla Gestione separata dell’INPGI  il giornalista deve  utilizzare il modello R5-GS scaricabile sempre dal sito www.inpgi.it

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