LE PAROLE DELLA PREVIDENZA

LE PAROLE DELLA PREVIDENZA:

AUTOMATISMO PRESTAZIONI

 

E’ opportuno che il giornalista conservi sempre i documenti che possano provare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato. Infatti, in base alla vigente normativa, le prestazioni previdenziali sono dovute al giornalista anche quando il datore di lavoro non ha versato i contributi all’INPGI. A condizione pero’ che il rapporto lavorativo risulti da documenti o prove certe (contratto di lavoro, lettera assunzione, buste paga, ecc.) e che per la contribuzione omessa non siano, ancora, decorsi i termini prescrizionali.
Tale principio si applica, quindi, nel caso in cui  i contributi non siano stati effettivamente versati, ma risultino dovuti nei limiti dei termini prescrizionali  (5 anni). In pratica, condizione imprescindibile perche’ possa trovare applicazione il principio di automatismo della prestazione e’ che i contributi siano ancora dovuti all’INPGI.

Il legislatore ha, di fatto, posto in essere una garanzia per il giornalista (e per gli altri lavoratori dipendenti), volta a non far ricadere sul lavoratore il rischio di eventuali inadempienze del datore di lavoro.

Il principio dell’automatismo delle prestazioni interessa solo i lavoratori dipendenti e non riguarda, quindi, anche i giornalisti  free lance iscritti alla Gestione separata dell’INPGI. Pertanto, presso la Gestione separata dell’INPGI le contribuzioni sono valide solo se risultano effettivamente versate.

 

COSTITUZIONE RENDITA VITALIZIA REVERSIBILE

La costituzione della “rendita vitalizia reversibile”, disciplinata dall’art. 13 della legge 1338/62 e dall’art. 19 del Regolamento Inpgi,  consente di sanare, mediante pagamento di un importo (corrispondente alla c.d. riserva matematica) da parte del richiedente, un’omissione contributiva in relazione alla quale siano decorsi i termini prescrizionali e, quindi, la contribuzione non può essere più versata e/o accettata da parte dell’ente previdenziale.

La costituzione della rendita vitalizia  può essere richiesta, indistintamente:

  1. dal datore di lavoro che ha omesso il versamento dei contributi;
  2. dal giornalista stesso, in sostituzione del datore di lavoro;
  3. dai superstiti del giornalista.

Sono riscattabili i periodi di lavoro per i quali viene dimostrata la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica assicurabili presso l’INPGI. I contributi così accreditati sono utili sia per il diritto che per la misura della pensione. L’onere del riscatto è pari all’intera riserva matematica.

 

PEREQUAZIONE

La “perequazione” automatica è l’adeguamento delle pensioni al costo della vita calcolato sulla base degli indici Istat. Da sempre, l’INPGI applica ai trattamenti
pensionistici la perequazione prevista dalla legge, come espressamente indicato nell’art. 7 del Regolamento dell’Istituto, che stabilisce: “le pensioni sono adeguate secondo le disposizioni di legge vigenti in materia”. Per i titolari di più trattamenti pensionistici, la perequazione sarà applicata proporzionalmente sulla base dei dati comunicati dal Casellario Centrale dei pensionati tenuto dall’Inps.

 

Prescrizione dei contributi

Se, per qualche motivo, il datore di lavoro non ha mai pagato o smette di pagare i contributi previdenziali relativi ai propri dipendenti o collaboratori coordinati e continuativi, sorgono tutta una serie di problematiche, tali da compromettere la futura pensione dei giornalisti interessati. Vediamo cosa accade se un datore di lavoro ha omesso i versamenti per 5 anni.
Innanzitutto, trascorso questo periodo di tempo dalla data di scadenza del termine per il versamento dei contributi, non si può più procedere al pagamento retroattivo degli stessi. Il periodo di prescrizione diventa invece di dieci anni se, entro i primi cinque anni, il lavoratore presenta all’ente di previdenza una denuncia per il mancato versamento dei contributi. La prescrizione, una volta maturata, opera automaticamente e non può essere derogata in alcun modo; è’ però possibile interromperla, attraverso un atto di messa in mora del datore di lavoro da parte dell’ente di previdenza. Eventuali azioni intraprese dai giornalisti nei confronti delle aziende, invece, non comportano alcun effetto sul decorso della prescrizione dei contributi; è quindi necessario coinvolgere sempre l’INPGI nei contenziosi individuali al fine di consentire l’interruzione dei termini prescrizionali.

Per quanto riguarda i contributi dovuti dai liberi professionisti iscritti presso la gestione separata (INPGI 2), il termine di prescrizione è sempre di cinque anni e decorre dalla data di scadenza del pagamento dei contributi (31 ottobre dell’anno successivo) per i redditi regolarmente denunciati dal giornalista. Per i redditi professionali non denunciati, invece, il termine decorre dalla data nella quale l’INPGI è messo in condizione di accertare il mancato versamento dei contributi incrociando i dati dell’Agenzia delle Entrate.

 

PENSIONE AI SUPERSTITI: REVERSIBILITA’ E INDIRETTA

E’ il trattamento di pensione che spetta al coniuge superstite (nonché, a determinate condizioni (1), ai figli, ai genitori, ai fratelli o sorelle) quando decede un iscritto già titolare di pensione (reversibilità) o un iscritto non ancora pensionato (indiretta).

La misura del trattamento, calcolata in percentuale su quella del defunto, varia secondo il numero dei superstiti e l’importo così determinato viene poi suddiviso in parti uguali fra tutti gli aventi diritto.

(1) Il trattamento spetta ai figli minorenni oppure totalmente inabili a svolgere attività lavorativa o, se maggiorenni, per la durata legale degli studi (ma non oltre il 26° anno di età); in mancanza di coniuge e figli, la reversibilità (ovvero la pensione indiretta) può essere concessa ai genitori ultra-sessantacinquenni o inabili al lavoro. In mancanza anche dei genitori, il trattamento è corrisposto ai fratelli o sorelle non coniugati.

In ogni caso, i figli inabili, i genitori o i fratelli dovevano risultare fiscalmente a carico del de cuius al momento del decesso.

 

CONTRIBUTI VOLONTARI

Sono i contributi previdenziali che il giornalista può versare, su base volontaria e con onere a proprio carico, per incrementare la propria posizione contributiva nel caso abbia cessato il rapporto di lavoro, a condizione che abbia mantenuto l’iscrizione all’Albo professionale e possa far valere almeno un anno di contributi versati nel quinquennio precedente oppure almeno 5 anni di contribuzione versati in qualsiasi epoca.

Con il versamento volontario si possono anche coprire periodi di sospensione del rapporto di lavoro privi di contribuzione, oppure integrare la contribuzione riferita a periodi già parzialmente coperti da contribuzione figurativa o connessi a rapporti di lavoro part-time.

 

I contributi volontari sono utili sia per il perfezionamento del diritto (maturazione dell’anzianità contributiva) che per la determinazione della misura della pensione.

 

PENSIONE D’INVALIDITA’

La pensione d’invalidità Inpgi differisce da quella prevista nel sistema generale (c.d. invalidità civile) in quanto spetta ai giornalisti che, a prescindere dall’età, non sono più in grado di svolgere in modo totale e permanente, sia in forma di lavoro subordinato che autonomo, l’attività professionale giornalistica.

Tale tipologia di pensione non prevede, quindi, dei gradi percentuali d’invalidità ma riguarda esclusivamente la capacità, o meno, di svolgere l’attività giornalistica. Pertanto, potrebbe verificarsi il caso in cui un giornalista abbia avuto il riconoscimento di un elevato grado d’invalidità da parte della Asl ma non abbia diritto alla pensione d’invalidità Inpgi in quanto le menomazioni accertate non comportano l’inabilità allo svolgimento dell’attività giornalistica.

 

I.V.S.

L’acronimo “I.V.S.” sta per Invalidità, Vecchiaia e Superstiti e, cioè, le prestazioni a cui ha diritto il lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro e al raggiungimento dei requisiti pensionistici.

Per ottenere queste prestazioni, è necessario che sia stato versato un contributo previdenziale obbligatorio – appunto per l’IVS – che viene versato all’ente di previdenza sia dal datore di lavoro e/o committente, che dai lavoratori.

Il fine del contributo IVS è quello di garantire al giornalista la copertura assicurativa in caso di invalidità, vecchiaia o decesso. Tale contribuzione finanzia, quindi, l’erogazione dei trattamenti pensionistici sia diretti che a favore dei familiari superstiti.

 

RISCATTO

Il “riscatto” consente al giornalista l’accredito di periodi contributivi che altrimenti sarebbero privi di copertura assicurativa. L’operazione di riscatto, che si avvia con la domanda da parte dell’interessato, è sempre a titolo oneroso e si conclude con l’accredito dei relativi periodi contributivi appena avvenuto l’integrale pagamento dell’onere di riscatto.
L’onere dei riscatti contributivi è totalmente deducibile ai fini fiscali. Il riscatto è ammesso, per periodi privi di qualsiasi copertura contributiva, nei seguenti casi:

corso legale di studi universitari (diploma di laurea, diploma di specializzazione post-laurea di durata almeno biennale, dottorato e diploma universitario);

attività giornalistica svolta all’estero in Paesi extracomunitari non legati all’Italia da accordi bilaterali in materia di sicurezza sociale;

astensione facoltativa per maternità che si colloca al di fuori del rapporto di lavoro;

periodi non lavorati e privi di contribuzione ovvero parzialmente coperti da assicurazione previdenziale previsti da specifiche disposizioni di legge (Dlgs 564/96 e Dlsg 151/2001) e comunque successivi 1996;

integrazione periodi di lavoro svolto con contratto part time;

 

RICONGIUNZIONE

La “ricongiunzione” consente – a chi ha versato contributi in gestioni previdenziali diverse – di accentrare tutti i periodi assicurativi presso un unico ente, al fine di ottenere un’unica pensione. Le contribuzioni sono materialmente trasferite da ente ad ente.
L’operazione – che deve obbligatoriamente comprendere tutti i periodi di contribuzione esistenti nelle diverse gestioni previdenziali, purché non abbiano già dato luogo a pensione – avviene su domanda dell’assicurato o dei suoi superstiti. I contributi ricongiunti sono equiparati a quelli già versati nella gestione previdenziale accentrante,  come se ci fossero sempre stati.

La ricongiunzione – presso la Gestione INPGI sostitutiva dell’AGO (INPGI-1) –  è regolata da legge, in particolare:

  • la legge 07 febbraio 1979 n. 29,  riferita ai soli contributi versati all’INPS e nelle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell’AGO (ex INPDAP, ex ENPALS, Volo, Ferrovie, Poste, Telefonici, etc.). L’operazione comporta il pagamento di un onere pari al 50% della riserva matematica, detratto l’importo trasferito dall’altro ente/gestione.
  • la legge 5 marzo 1990 n. 45, riferita a tutte le contribuzioni, comprese quelle versate nei regimi dei liberi professionisti, quindi, anche l’INPGI-2. L’operazione comporta il pagamento di un onere pari all’intera riserva matematica (100%), detratto l’importo trasferito dall’altro ente/gestione.

La ricongiunzione – presso la Gestione separata dell’INPGI –  è,  invece, disciplinata dalla legge 5 marzo 1990 n. 45, ed è quindi riferita a tutte le contribuzioni versate in altri enti, comprese quelle versate nei regimi dei liberi professionisti.  In base all’art. 6 del Decreto legislativo n. 42/2006  l’operazione non comporta oneri per il richiedente, ma l’intera pensione sarà determinata con il sistema di calcolo contributivo.

Sono esclusi dalle operazioni di ricongiunzione i periodi assicurativi costituiti presso la Gestione separata dell’INPS, nonché quelli relativi al Fondo per Clero ed alla cosiddetta Gestione per le casalinghe, gestite anch’esse dall’INPS.

 

CONTRIBUTIVO

L’aggettivo “contributivo”, che significa “attinente alla contribuzione”, evoca immediatamente il sistema di calcolo contributivo. Metodo di calcolo delle pensioni introdotto nel sistema generale dalla legge n. 335/95 (cosiddetta Riforma Dini).

Nel regime previdenziale INPGI (Gestione sostitutiva dell’AGO), il metodo di calcolo contributivo viene applicato per le anzianità maturate a decorrere dal 1 gennaio 2017. I periodi precedenti restano, invece, regolati dal sistema retributivo.

Il sistema contributivo comporta il calcolo della pensione sulla base dei contributi effettivamente versati o accreditati e non, come in passato, sulla base delle retribuzioni assoggettate a contribuzione. La misura della pensione è stabilita, dunque, sulla base del montante contributivo individuale accumulato negli anni – costituito dall’insieme dei versamenti e/o accrediti figurativi opportunamente rivalutati – al quale è applicato un coefficiente di trasformazione che tiene conto dell’età del richiedente.

Per la formazione del montante, indipendentemente dall’andamento della gestione previdenziale, i contributi sono annualmente rivalutati in base alla variazione media quinquennale del PIL nominale, determinata dall’ISTAT.

 

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