INPGI / ISTRUZIONI PER L’USO: COME RICHIEDERE I CONTRIBUTI FIGURATIVI PER I PERIODI DI MATERNITÀ

I neopapà o le neomamme possono godere di periodi di astensione obbligatoria dal lavoro (congedo di maternità/paternità) o di astensione lavorativa facoltativa (congedo parentale). Dell’indennità se ne occupa l’INPS ed è anticipata dal datore di lavoro. Sono equiparati al congedo di maternità anche gli eventuali periodi di gestazione antecedente i due mesi precedenti in parto qualora sia disposta l’interdizione anticipata su disposizione dell’Azienda sanitaria locale, se la gravidanza è a rischio, o della Direzione territoriale del lavoro se le mansioni sono incompatibili con la gravidanza.

I periodi di congedo di maternità/paternità e quelli di congedo parentale sono coperti da contributi figurativi, accreditati quindi senza alcun onere da parte del giornalista e del datore di lavoro.

Per i giornalisti iscritti all’INPGI – Gestione sostitutiva dell’AGO –  la contribuzione figurativa scatta quando i detti periodi di astensione lavorativa obbligatoria e/o facoltativa sono stati indennizzati dall’INPS ovvero, nel caso di dipendenti pubblici, retribuiti in misura ridotta o in assenza di retribuzione.

La richiesta di accredito della contribuzione figurativa per maternità deve essere corredata da una dichiarazione del datore di lavoro attestante i periodi di astensione dal lavoro e le relative retribuzioni figurative o, eventualmente, dalla copia delle buste paga riferite al periodo interessato. E’ prevista la facoltà di richiedere l’accredito della contribuzione figurativa relativa al periodo corrispondente al congedo di maternità (2 mesi prima del parto ed i 3 mesi successivi) anche per eventi collocati al di fuori del rapporto di lavoro, purché il giornalista all’atto della domanda  possa far valere almeno 5 anni di contribuzione obbligatoria. Per il periodo corrispondente al congedo parentale collocato fuori dal rapporto di lavoro è prevista, invece, la facoltà di riscatto.

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