LEGGE DI BILANCIO PER IL 2018: IL CORRETTIVO AL REGIME DEI PREPENSIONAMENTI RIGUARDA SOLO I DIPENDENTI POLIGRAFICI ASSICURATI ALL’INPS

La legge di Bilancio per il 2018 ha previsto una misura che interviene sul nuovo assetto del regime normativo dei prepensionamenti del personale poligrafico del settore editoriale, delineato dal Regolamento adottato con il DPR n. 157 del 2013.

La disciplina in questione non riguarda il personale giornalistico ed e’ dettata dal comma 154 della citata Legge di Bilancio. Tale comma  trae origine da quanto disposto nel “Regolamento di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico del personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, nonche’ di categorie di personale iscritto presso l’INPS, l’ex-ENPALS e l’ex-INPDAP” adottato, come detto, con il DPR n. 157/2013, a seguito del quale – tra l’altro – sono stati modificati i requisiti di anzianita’ contributiva per l’accesso ai prepensionamenti di cui alla legge 416/81 previsti per i dipendenti poligrafici assicurati presso l’INPS, nei confronti dei quali e’ stato disposto l’innalzamento ad almeno 35 anni a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 36 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016 e a 37 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018.

 

Con la legge di Bilancio 2018 il legislatore ha inteso introdurre, nel nuovo sistema delineato dal citato articolo 3 del DPR 157/2013, una norma di salvaguardia riferita alla posizione dei dipendenti poligrafici che siano stati collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria sulla base di accordi sottoscritti tra il 1° gennaio 2014 e il 31 maggio 2015, prevedendo, nei loro confronti, la facolta’ di accedere al prepensionamento sulla base delle norme previgenti, ancorche’ il requisito sia o sia stato maturato successivamente all’entrata in vigore del DPR che ha stabilito nel nuove regole (28 ottobre 2013).

 

L’ambito applicativo del DPR 157/2013 e’ limitata ai soli dipendenti poligrafici assicurati all’INPS; di conseguenza la relativa clausola di salvaguardia introdotta circoscrive al medesimo ambito soggettivo i propri effetti e, pertanto, non e’ in alcun modo estensibile al personale giornalistico assicurato all’INPGI, per il quale la riforma dei requisiti di accesso al prepensionamento ex legge 416/81 risiede in un’altra fonte normativa (il Decreto legislativo n. 69 del 2017) ed e’ stata strutturata in modo del tutto differente.

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