INPGI/GIURISPRUDENZA: CONFERMATI GLI ESITI DEGLI ACCERTAMENTI ISPETTIVI IN TEMA DI LAVORO SUBORDINATO E DI REGIME CONTRIBUTIVO DELLE TRANSAZIONI

Con tre recenti sentenze i Giudici di merito hanno ulteriormente confermato la fondatezza dei rilievi ispettivi operati dall’ente sia con riferimento agli elementi in base ai quali qualificare come subordinati i rapporti di lavoro in ambito giornalistico che in relazione alle regole previdenziali da applicare per l’assoggettamento a contribuzione delle somme erogate a seguito di accordi transattivi con i giornalisti dipendenti.
Per quanto attiene il primo aspetto, il Tribunale di Roma – con sentenza n.3340 del 4 aprile 2019 – si e’ pronunciato a favore dell’INPGI sul tema dei criteri di individuazione del rapporto di lavoro subordinato nel settore giornalistico.
Il giudice di prima istanza ha richiamato due principi più volte confermati dalla Corte di Cassazione: il primo, in base al quale il nomen iuris attribuito dalle parti al rapporto di lavoro tra di esse intercorrente è rilevante, ma non determinante, essendo necessario dare prevalenza alle fattuali e concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. Il secondo relativo alla sussistenza, per il lavoro giornalistico, di un concetto di subordinazione attenuata, per la particolare creatività ed autonomia caratterizzanti la professione, nonché per la natura intellettuale dell’attività resa.
Il Tribunale ha pertanto ribadito che, nel settore giornalistico, la subordinazione si ritiene provata a prescindere dalla qualificazione formale attribuita dalle parti, quando il giornalista sia stabilmente inserito all’interno della struttura redazionale, così da assicurare la soddisfazione continuativa delle esigenze informative della testata, permanendo a disposizione del datore di lavoro tra una prestazione e l’altra.
Sul tema si è espressa anche la Corte di Appello di Roma, Sezione Lavoro, con sentenza n.1133/2019, che ha confermato la correttezza rilievi mossi a un’azienda che realizzava programmi di informazione per conto di alcune emittenti televisive, all’esito di un accertamento ispettivo che ha evidenziato la subordinazione di fatto in capo a sette giornalisti formalmente inquadrati come lavoratori autonomi

Sulla base degli elementi emersi – documentazione prodotta dal datore di lavoro, dichiarazioni e testimonianze acquisite in corso di ispezione – la Corte ha ritenuto provata la natura subordinata dell’attività svolta dai giornalisti, in virtù dello stabile inserimento dei giornalisti nell’organizzazione aziendale, finalizzata alla copertura delle esigenze informative delle aziende committenti, per la realizzazione di programmi informativi. Il giudizio ha confermato tra l’altro l’assenza di prestazioni singolarmente convenute in base ad una successione di incarichi fiduciari, che avrebbe rappresentato l’elemento decisivo al fine di escludere un vincolo di subordinazione.

Neppure ha assunto rilievo il nomen iuris del contratto di lavoro tra azienda e lavoratori o la circostanza che i giornalisti effettuassero ulteriore attività lavorativa in favore di altri committenti.

Con la sentenza n. 746/19, infine, la Sezione Lavoro della Corte di Appello di Roma ha nuovamente confermato la correttezza dei criteri adottati dall’Istituto in tema di assoggettabilità a contribuzione previdenziale di somme formalmente erogate a titolo di incentivo all’esodo e di fringe benefits concessi al personale giornalistico dipendente.

In merito alla prima fattispecie, si ricorda che sono esenti dall’obbligo contributivo le sole somme corrisposte alla cessazione del rapporto di lavoro con l’esclusiva finalità di indurre il lavoratore ad accettare la risoluzione stessa, senza alcuna rinuncia del lavoratore a diritti connessi al rapporto.

La Corte ha riconosciuto la fondatezza dei rilievi effettuati dai funzionari di vigilanza dell’INPGI che avevano assoggettato a contribuzione previdenziale le somme riconosciute in transazione previa rinuncia a ogni pretesa o credito maturato nell’intercorso rapporto di lavoro, sottolineando inoltre che i dodici giornalisti dipendenti avevano raggiunto l’accordo per l’incentivo all’esodo addirittura dopo la cessazione del rapporto di lavoro, onde era evidentemente da escludere tali erogazioni fossero corrisposte al fine di incentivare l’esodo degli stessi lavoratori.

Con riferimento alla seconda fattispecie, il Giudice, ha confermato la piena assoggettabilità per alcuni fringe benefits quali la concessione in godimento di un alloggio al dipendente e i premi per l’assicurazione contro gli infortuni extra-professionali dei dipendenti, pagati direttamente dal datore di lavoro.

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