INPGI / IL TRIBUNALE CONFERMA LA NATURA SUBORDINATA DELL’ATTIVITA’ SVOLTA PRESSO GLI UFFICI STAMPA DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI

Con sentenza dello scorso 9 luglio, il Tribunale di Roma si e’ pronunciato sul tema del lavoro subordinato svolto nello specifico ambito degli Uffici Stampa della pubblica amministrazione, confermando la fondatezza del decreto ingiuntivo notificato dall’INPGI, dichiarato immediatamente esecutivo.

In particolare, il Giudice ha condannato un Comune al pagamento in favore dell’Istituto della somma complessiva di oltre 42.000 euro relativa al rapporto di lavoro intercorso con un giornalista, con il quale l’ente comunale aveva sottoscritto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, successivamente disconosciuto dalla stessa opponente nel corso del giudizio.

Il Comune aveva eccepito, in particolare, la presunta natura autonoma del rapporto sulla base della circostanza che – a suo dire – in base alle disposizioni di legge che disciplinano i rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni non possono essere attribuiti al personale esterno degli incarichi se non mediante rapporti di collaborazione libero-professionale.

All’esito del giudizio e’ stato confermato invece che, nell’ambito delle amministrazioni locali, e’ certamente configurabile un valido contratto di lavoro a tempo determinato con personale esterno ai ruoli dell’amministrazione – come e’ in effetti avvenuto nel caso in esame – e che peraltro, ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro, prevale comunque l’esame delle concrete modalita’ di svolgimento dello stesso, anche se costituito nell’ambito di una pubblica amministrazione.

Aggiungi ai preferiti : Permalink.