ANCHE LA CORTE DI APPELLO DI MILANO CONFERMA LE REGOLE IN MATERIA DI CUMULO TRA PENSIONE E REDDITI DA LAVORO, ADOTTATE IN AUTONOMIA DALL’INPGI

La Corte di Appello di Milano, sezione lavoro, il 29 maggio scorso ha emesso una ulteriore pronuncia che conferma la piena legittimità di norme Regolamentari dell’ INPGI in materia di cumulo tra redditi da lavoro e trattamenti  di pensione, anche se contenenti una disciplina parzialmente difforme da quella dettata dal legislatore per l’Assicurazione Generale Obbligatoria.

L’importanza di tale decisione risiede nel fatto che la tesi dell’INPGI  – che fa chiarezza sulla autonomia Regolamentare dell’Istituto – è stata recepita e condivisa da un ulteriore Collegio Giudicante.

E’ quindi una ulteriore conferma dell’orientamento che si sta consolidando nei Giudici di merito, successivamente alle due recenti sentenze di cassazione pronunciate su identica questione (sez lav. n. 8067/16 e sez lav n. 12671/16), con cui la Cassazione ha affermato di non voler dare continuità al precedente ed isolato arresto costituito dalla sent 1098 del 2012, ritenendo tale pronuncia conseguenza di un non corretto approccio alla questione oggetto del contendere, non avendo tenuto conto – nella verifica della legittimità dell’art. 15 del Regolamento INPGI – della preminenza dell’obbligo, imposto a detto ente previdenziale dal decreto di privatizzazione (art. 2, comma 2 del D.Lgs. 509/1994), di garantire l’equilibrio di bilancio per il corretto assolvimento della funzione costituzionale di assicurare alla categoria degli iscritti il pagamento delle prestazioni pensionistiche ( art. 38 Cost.).

 

E’ noto che, sull’autonoma potestà regolamentare dell’INPGI derivata dalla privatizzazione, si sono già espressi positivamente il Consiglio di Stato (con sent. n. 3005/2004) e la Cassazione (con sent. n. 11023/2006, n. 21612/2007, n. 12208/2011, 13607/2012, 14531/2014) traendo spunto da questioni (quali il sistema sanzionatorio per omessa contribuzione)  connesse alle entrate contributive. In tale ambito, è stato quindi già affermato il potere del privatizzato INPGI di incidere con autonoma (e difforme) disciplina rispetto a quanto disposto con nome di legge per l’Assicurazione Generale Obbligatoria, allorquando ciò sia imposto dalla preminente necessità di garantire la stabilità della gestione finanziaria dell’Istituto per l’attuazione del precetto costituzionale di assicurare le prestazioni pensionistiche.

 

La Cassazione e la giurisprudenza di merito, con le ulteriori  recenti pronunce – tra cui quella in commento – stanno dando applicazione ai medesimi principi anche nella verifica della legittimità di norme regolamentari dell’Istituto riguardanti la materia delle prestazioni.

 

E in tale ambito, l’orientamento che si sta delineando prende le mosse dalla ricostruzione del quadro previdenziale delineatosi nell’ordinamento post privatizzazione, così come di recente operato dalle SS.UU. della Cassazione con sentenza n. 17589 /2015.

 

In particolare, con tali recenti sentenze (sez lav. n. 8067/16 e sez lav n. 12671/16) la Cassazione, procedendo ad una compiuta ricostruzione della normativa dettata per gli enti privatizzati, ha accolto i ricorsi dell’INPGI, decidendo sulla specifica questione relativa alla disciplina dell’istituto in materia di cumulo pensione/reddito e riconoscendo la legittimità dell’art. 15 del Regolamento INPGI.

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