INPGI/GIURISPRUDENZA #1: EX FISSA, I GIUDICI CONFERMANO L’ASSENZA DI OBBLIGHI A CARICO DELL’INPGI

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 6738/2019 del 5 luglio 2019, si è ancora una volta espresso respingendo la richiesta avanzata da un giornalista per ottenere il pagamento dell’indennità c.d. “ex fissa” da parte dell’INPGI, confermando l’orientamento ormai consolidato dalla Suprema Corte.

Il Tribunale ribadisce, in particolare, che oggetto del contrasto fra le parti sono due questioni: l’esigibilità immediata e attuale della prestazione da parte dell’iscritto e la titolarità dell’obbligo di adempimento della stessa a carico dell’INPGI. Il Tribunale ha ribadito che entrambe le questioni sono da risolvere in senso negativo per il giornalista.

Viene sottolineato, infatti, ancora una volta, che la disciplina contrattuale che ha istituito e regolato il Fondo (art. 6 della Convenzione del 1994 e art. 11 del Regolamento) ha espressamente escluso che, in caso di illiquidità di questo, I’INPGI sia comunque tenuto ad erogare le prestazioni con risorse proprie; ha al contrario previsto che fosse tenuto a vigilare sull’equilibrio di bilancio e a segnalare anticipatamente ai soggetti sottoscrittori dell’accordo, le prevedibili ragioni di crisi della sostenibilità della gestione, obbligo cui l’INPGI ha puntualmente adempiuto.

La pronuncia del Tribunale si inserisce pertanto nel solco già tracciato dalla giurisprudenza costante e consolida la posizione dell’INPGI sul tema della liquidazione dell’indennità “ex-fissa”.

Aggiungi ai preferiti : Permalink.