GIORNALISTI / SOTTOSCRITTO IL NUOVO CONTRATTO COLLETTIVO PER EDITORIA LOCALE CARTACEA E ONLINE

Federazione nazionale della Stampa italiana (Fnsi), Federazione italiana settimanali cattolici (Fisc) e Associazione nazionale stampa online (Anso) hanno sottoscritto lo scorso 30 giugno il contratto nazionale di lavoro giornalistico per le testate periodiche a diffusione locale e per le testate online locali purché non costituiscano network o franchising e non risultino collegate su più aree geografiche. Il nuovo contratto che regolamenta le prestazioni lavorative dei giornalisti professionisti e pubblicisti e dei praticanti in regime di lavoro subordinato è entrato in vigore lo scorso 1° luglio e avrà durata triennale, fino al 30 giugno 2024.

È stato inoltre costituito un comitato di coordinamento tra FNSI, ANSO, FISC ed INPGI con il compito di monitorare l’andamento di applicazione del presente contratto, la regolarità contributiva delle aziende ed esaminare le problematiche di natura previdenziale del settore che dovessero emergere nel corso della vigenza del contratto stesso.

Le aziende editoriali sono tenute a provvedere all’apertura delle posizioni previdenziali e al versamento all’INPGI (Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani) dei relativi contributi per tutti i giornalisti assunti ai sensi del presente contratto.

 

Smart Working

Tra le tante novità del contratto: un nuovo protocollo per regolare lo smart working nelle redazioni. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile – in via sperimentale ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale – dovrà avere una durata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi ecc.).

 

Trattamento economico

L’accordo aziendale dovrà ribadire il principio per cui il lavoratore in modalità smart ha diritto ad un “trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato”, in attuazione dei contratti collettivi nazionali ed aziendali, “nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda”. In applicazione dell’art. 20 della legge n. 81 del 2017 che stabilisce il principio della “parità di trattamento” economica e normativa del lavoratore in smart working. Pertanto, la retribuzione del giornalista in smart working dovrà comporsi sia delle voci contrattuali fisse che di quelle variabili.

 

Voci fisse e immodificabili della retribuzione del giornalista anche nel caso in cui operi in smart working:

– il minimo tabellare comprensivo dell’indennità di contingenza;

– gli aumenti periodici di anzianità;

– i superminimi individuali e aziendali;

le eventuali forfetizzazioni.

 

Sono voci variabili della retribuzione:

il lavoro straordinario;

il lavoro notturno;

il lavoro festivo;

il lavoro festivo notturno;

il lavoro domenicale con riposo compensativo;

il lavoro domenicale notturno con riposo compensativo;

il lavoro straordinario festivo;

il lavoro straordinario notturno festivo;

il lavoro straordinario notturno.

 

Relativamente invece alle spese sostenute dal giornalista in smart working per l’esecuzione della prestazione di lavoro, come ad esempio le spese per la connessione internet, elettricità e riscaldamento della postazione lavorativa, le parti concorderanno in sede di accordo quadro aziendale (in base al principio della parità di trattamento economica del giornalista in smart working) forme di compensazione economica delle spese sostenute nell’esecuzione della prestazione lavorativa fuori dai locali aziendali. I giornalisti ammessi a svolgere la prestazione lavorativa in smart working sottoscriveranno un “accordo scritto individuale” con Azienda e Direttore, che recepisce tutti i contenuti dell’accordo aziendale.

 

Assicurazione infortuni

I giornalisti assunti ai sensi del contratto hanno diritto alla copertura assicurativa in caso di infortunio sul lavoro nelle misure indicate dal relativo Regolamento. Per il finanziamento dei trattamenti previsti e degli oneri connessi le aziende verseranno all’INPGI, con modalità analoghe a quelle previste per le assicurazioni sociali obbligatorie, un contributo mensile di € 11,88.

 

Orario di lavoro

Le ore di lavoro eccedenti le 36 ore di lavoro ordinario settimanale e fino alla 38a saranno, se lavorate, retribuite con la paga base oraria senza maggiorazione. Il giornalista che per effetto di più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 12 mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni di personale giornalistico a tempo indeterminato effettuate dall’editore entro i successivi 12 mesi.

 

Scatti d’anzianità

Ai giornalisti assunti ai sensi dell’art. 3 del contratto spetta, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, una maggiorazione di anzianità aziendale dello stipendio mensile fino a un massimo di 7 scatti biennali. Tale maggiorazione sarà pari al 3% del minimo tabellare. Gli aumenti periodici di anzianità decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.

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