INPGI/GIURISPRUDENZA: FONDATI I CRITERI ADOTTATI DALL’ENTE IN TEMA DI ACCERTAMENTO DEI RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO

Il Tribunale di Roma, con ben 5 recenti sentenze, ha confermato la fondatezza di un accertamento ispettivo effettuato nei confronti di una emittente radiotelevisiva, il cui esito aveva rilevato la sussistenza di 16 rapporti di lavoro subordinato formalmente qualificati dall’azienda come rapporti di collaborazione autonoma.

Le pronunce rivestono particolare interesse in quanto evidenziano un’attenta analisi sulle differenze tra la fattispecie del lavoro subordinato e quella del lavoro autonomo, anche resa in forma di collaborazione coordinata e continuativa. Prendendo le mosse sia dal dato normativo che dai principi dettati in materia dalla giurisprudenza di legittimità, adattate nel contesto specifico della professione giornalistica, il Tribunale ha accolto le argomentazioni prospettate dall’Istituto riconducendo le posizioni lavorative alla qualifica di redattore.

Il tratto essenziale della ricostruzione giuridica operata dal Giudice emerge dalla considerazione che “i lavoratori di cui è causa, in modo continuativo, hanno svolto una prestazione lavorativa quotidiana, con obbligo di presenza e vincoli orari, caratterizzata dall’eterodirezione e dall’eterorganizzazione, con utilizzo di strumenti di lavoro esclusivamente aziendali, in assenza di rischio personale, con pieno e stabile inserimento nella compagine organizzativa aziendale e conseguente obbligo di ricevere l’autorizzazione per fruire di permessi e di ferie, in una posizione di sostanziale intercambiabilità con i dipendenti della società che erano addetti alle medesime attività per la realizzazione del programma”.

Per giungere a queste conclusioni il Giudice ha potuto contare su un solido corredo probatorio, sia testimoniale che documentale, acquisito in sede ispettiva e opportunamente valorizzato dai Legali dell’Ente, confermando il solco ormai consolidato assunto dalla giurisprudenza in tale materia.

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