La sentenza della Corte di Appello di Roma n. 2982 del 27.01.2021, confermando la decisione resa dal giudice di primo grado, ha avallato quanto accertato dall’Istituto a seguito di un verbale ispettivo circa la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato tra il Direttore di una rivista mensile e la Società editrice.
La Corte, in particolare, ha ritenuto provata l’attività tipica delle mansioni di Direttore ex art. 6 CNLG alla luce dell’ampio svolgimento di attività giornalistica in termini di stesura di articoli e cura di rubriche, oltre alle direttive dal medesimo impartite agli addetti alla redazione. E’ stata, al contempo, ribadita l’irrilevanza dell’assenza di evidenti elementi di soggezione del Direttore al potere direttivo della proprietà editoriale, tenuto conto dell’ampia autonomia decisionale propria di chi dirige una testata giornalistica e del contenuto spiccatamente fiduciario del rapporto dirigenziale. Continua a leggere








