Il Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, con sentenza n.9932/2018, ha confermato le risultanze di un verbale ispettivo dell’Istituto che aveva addebitato piu’ di 50.000,00 euro di contributi omessi e sanzioni civili relativamente ad una giornalista impiegata come addetta stampa presso una ASL.
Sulla base degli elementi emersi in corso di accertamento, il giudice ha ritenuto provata la prevalente natura giornalistica dell’attivita’ svolta, risultando in secondo piano tutte le altre mansioni svolte. Continua a leggere

La Corte di Cassazione, con sentenza n.442 del 10/01/2019, si e’ pronunciata ancora una volta a favore dell’INPGI sul tema dei criteri di individuazione del rapporto di lavoro subordinato nel lavoro giornalistico e, ponendo fine ad un contenzioso durato oltre 12 anni, ha condannato un’azienda editoriale al pagamento dei contributi e delle relative sanzioni riferiti alla posizione di un giornalista formalmente inquadrato come autonomo, ma, di fatto, svolgente attivita’ di redattore con qualifica di corrispondente.
L’INPGI ha vinto la sua battaglia giudiziaria con il Comune di Roma per il rimborso dell’imposta ICI dal 2006 al 2009 sulla sede secondaria di piazza Apollodoro a Roma.
Due recenti sentenze di merito hanno ribadito, nel solco della prevalente giurisprudenza di legittimita’, che i verbali ispettivi redatti dai funzionari di vigilanza dell’Inpgi fanno piena prova, fino a querela di falso, relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di aver accertato, il materiale probatorio e’ liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale puo’ anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l’espletamento di ulteriori mezzi istruttori.
Anche nel 2018 e’ proseguita l’attivita’ di ispezione da parte degli uffici dell’INPGI, a fronte della quale si conferma la persistenza di una certa quota di comportamenti irregolari ad opera di alcune imprese editoriali che non hanno versato i contributi previdenziali dovuti per legge all’Istituto a seguito dell’impiego di personale giornalistico all’interno delle redazioni. 
Sono state 54 le ispezioni effettuate nel primo semestre 2018 dai funzionari dell’INPGI e in 33 casi sono emerse irregolarita’ inerenti il mancato versamento dei contributi previdenziali.
Con una recente sentenza favorevole all’Inpgi e’ stato ribadito e confermato quanto gia’ espresso in precedenti pronunce, dalle Corti di legittimita’ e di merito, sulla questione del trattamento previdenziale da applicare alle somme formalmente erogate a titolo di incentivo all’esodo.
Con una recente sentenza del mese di maggio 2018 la Corte di Appello di Roma ha respinto il ricorso presentato da un’azienda che, in primo grado, era gia’ stata condannata al pagamento dei contributi previdenziali e delle relative sanzioni civili in favore dell’INPGI sugli importi corrispondenti alle quote di iscrizione alla CASAGIT riferite al proprio personale giornalistico dipendente, di cui la stessa si era fatta interamente carico anche per la parte contrattualmente dovuta dal giornalista.
Con sentenza n. 3637 del 8 maggio 2018, il Tribunale di Roma ha confermato la fondatezza di un accertamento ispettivo dell’ INPGI sulla base del quale e’ stata riconosciuta la natura subordinata dei rapporti di lavoro di dieci giornalisti (nove pubblicisti e un professionista) intercorsi con una societa’ editrice di un periodico sportivo.