IMPORTANTE DECISIONE DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE A SEZIONI UNITE CON LA QUALE E’ STATO CONFERMATO DEFINITIVAMENTE CHE IN PRESENZA DI SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ GIORNALISTICA L’ISCRIZIONE ALL’ INPGI HA PORTATA GENERALE, A PRESCINDERE DALLA NATURA PUBBLICA E PRIVATA DEL DATORE DI LAVORO E DAL CONTRATTO COLLETTIVO APPLICABILE AL RAPPORTO
La Suprema Corte ha depositato nella giornata di oggi la sentenza n.21764/21, intervenuta sul ricorso proposta da una ASL che aveva contestato il verbale ispettivo dell’INPGI con il quale erano stati richiesti contributi previdenziali per due giornalisti dipendenti dell’azienda sanitaria, denunciati ad altro ente.
La Corte, dopo aver ricostruito la storia dell’assicurazione previdenziale INPGI sotto il profilo normativo, giunge alla conclusione che l’attività svolta dagli iscritti all’Albo presso gli Uffici Stampa non può che essere giornalistica. Continue reading